Superbonus 110%: scadenze e possibile proroga al 2023
- 5 Ottobre 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF
Proroga al 2023 per il Superbonus 110%. Il Consiglio dei ministri ha confermato di voler prolungare per un altro anno i termini per poter usufruire dell’agevolazione. Vediamo tutte le scadenze e le regole per usufruirne.
Il Consiglio dei ministri ha dato recentemente il via libera alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), che prevede, tra le varie misure, la conferma e la proroga del Superbonus 110%.
Il Superbonus al 110%, in scadenza nel 2022, dovrebbe essere rifinanziato e rinnovato fino al 2023 con la prossima legge di bilancio.
Salvo proroghe, ad oggi il quadro delle scadenze previste per il Superbonus del 110% è molto complesso. In particolare:
- per le persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edificicomposti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Questo vale se entro il 30 giugno 2022 vengono effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Se tale condizione non è rispettata, la maxi detrazione scade il 30 giugno 2022;
- per i condomìniil superbonus 110% arriva fino al 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori realizzato entro il 30 giugno 2022;
- per interventi di riqualificazione energetica effettuati da istituti autonomi case popolari(IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, il superbonus spetta per le spese sostenute fino alla data del 30 giugno 2023. Tali soggetti possono usufruire della maxi-detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- per interventi effettuati da persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari, da cooperative di abitazione a proprietà indivisa, da Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale nonché da associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus è attualmente fissato al 30 giugno 2022.
I soggetti che hanno sostenuto nel 2020 le spese per gli interventi ammessi al Superbonus, o che le sosterranno nel 2021 e nel 2022, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- 1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- 2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Per coloro, invece, che optano per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto:
- 1. in cinque quote annualidi pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;
- 2. e in quattro quote annualidi pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
Cosa c’è da sapere
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico degli involucri edilizi,
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici,
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti,
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 3° giugno 2022.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
-
- interventi di efficientamento energetico,
- interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche,
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo,
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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