Superbonus 110%: la detrazione spetta anche al familiare convivente?
- 5 Luglio 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, ho utilizzato il superbonus 110, in forma diretta, come familiare convivente sia sulla abitazione principale che per un’altra abitazione a disposizione, sempre di proprietà della moglie.
Ho acquistato un immobile dove trasferirò la residenza nel 2022. Avrò ancora diritto alle detrazioni?
RISPOSTA
L’Agenzia delle entrate nella Circolare del 8 agosto 2020 n. 24/E ha evidenziato che hanno diritto ad usufruire del Superbonus 110% anche i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobilea patto che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
La predetta Circolare evidenzia, inoltre, che la detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori.
A tal proposito la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021 n. 7/E, in riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, precisa che lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
Tornando al suo quesito si ritiene che il requisito per i familiari conviventi debba sussistere alla data di inizio lavori (o del pagamento delle spese se antecedente all’inizio dei lavori) senza che ci sia l’ulteriore obbligo di mantenerlo per tutto il periodo di fruizione o di vigenza dell’agevolazione fiscale.
Cosa c’è da sapere
L’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 24/2020 ha evidenziato che il Superbonus 110% spetta anche ai familiari del possessore o del detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:
- siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).
Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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