Spese sanitarie: è possibile portare in detrazione quelle sostenute per familiari non a carico?
- 4 Luglio 2022
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno,
come erede di mio padre morto il 31/01/21 sto facendo il suo 730, mio padre a gennaio 2021 ha subito un’angioplastica in una clinica privata, quindi l’importo delle spese sanitarie è molto più alto dell’importo delle ritenute Irpef pagate sulla pensione del mese di gennaio riportate nel rigo C9 quadro C. Quindi inserendo nel rigo E1 colonna 2 l’importo totale delle spese sanitarie, nel prospetto di liquidazione l’importo che mi risulta a credito è sempre uguale all’importo delle ritenute Irpef. Mi chiedo se l’importo delle sue spese sanitarie, che superano l’importo delle ritenute Irpef, posso scaricarmele io nel quadro E rigo E2 – spese sanitarie per familiari non a carico, dato che il pagamento delle stesse è stato fatto da un c/c bancario intestato a mio padre e a me. Attendo risposta, grazie mille. Saluti
RISPOSTA
Gentile lettore,
in ambito fiscale, si definisce capienza la possibilità che ha un contribuente di ridurre l’imposta sul reddito utilizzando le detrazioni Irpef. Qualora l’ammontare delle detrazioni spettanti sia superiore all’imposta dovuta, si usa dire che la detrazione non trova capienza. La parte eccedente, salvo alcune eccezioni espressamente previste dalla legge, non può abbattere il reddito imponibile e non potrà essere recuperata dal contribuente.
In riferimento alle spese sanitarie indicate al Rigo E1 se l’importo supera i 15.493,71 euro la detrazione può essere anche ripartita in quattro quote annuali costanti di pari importo. A questo scopo è sufficiente barrare l’apposita casella e negli anni successivi dovrà essere compilato il Rigo E6 per esporre la quota annuale di competenza.
Tornando al suo quesito si evidenzia che è possibile indicare al Rigo E2 unicamente le spese relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket) le quali possono essere detratte anche se sono state sostenute per conto di familiari non a carico.
Nel suo caso, pertanto, sarà possibile inserire al Rigo E2 l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nella dichiarazione di suo padre, unicamente a condizione che quest’ultimo sia in possesso di una certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia esente con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo e un Certificato medico che attesta il collegamento tra le spese sostenute e la patologia esente.
Da ultimo si evidenzia che, in via generale, tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
Cosa c’è da sapere sulle spese sanitarie
Tra le spese sanitarie che si possono portare in detrazione rientrano quelle sostenute per conto di un familiare non a carico fiscalmente, se relative a determinate patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
La detrazione può essere usufruita solo per la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro. Questa parte di spesa detraibile deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del familiare affetto dalla patologia, nel campo delle annotazioni del modello 730-3 o nel quadro RN del modello Redditi Persone fisiche.
Se il contribuente affetto dalla patologia esente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, il familiare che ha sostenuto la spesa può portare in detrazione nella propria dichiarazione l’intero importo, rispettando comunque il limite annuo previsto.
Per beneficiare della detrazione, il contribuente deve documentare, mediante una certificazione, che la patologia di cui è affetto il familiare rientra tra quelle che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. La certificazione deve essere rilasciata dall’Azienda sanitaria locale e deve contenere, l’eventuale codice numerico identificativo.
I documenti di spesa devono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenere l’indicazione del familiare a favore del quale è stata sostenuta. Se, invece, il documento è intestato al contribuente affetto dalla patologia, è necessario che questi annoti sullo stesso, con valore di autocertificazione, quale parte di spesa è stata sostenuta dal familiare.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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