Spese di ristrutturazione edilizia: possono essere sostenute anche dal “promissario acquirente”?

Spese di ristrutturazione edilizia: possono essere sostenute anche dal “promissario acquirente”?

DOMANDA

Buongiorno, ho firmato un contratto preliminare di compravendita ma ne diventerò proprietaria a settembre 2025. Per i lavori di ristrutturazione che dovrò iniziare a giugno 2025, posso usufruire delle detrazioni fiscali?
Grazie

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (art.16-bis TUIR) spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi agevolabili e che hanno sostenuto le relative spese.

Per beneficiare della detrazione, il promissario acquirente deve rispettare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (circolari n. 43/E /2016; 28/E/2022; 17/E/2023). In particolare è fondamentale che sia stato stipulato e registrato un contratto preliminare di compravendita, dal quale risulti l’immissione in possesso dell’immobile.

Venendo alla sua domanda se il rogito verrà stipulato  a settembre 2025, lei potrà avvalersi della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia in qualità di promissaria acquirente a condizione che il contratto preliminare di compravendita registrato dimostri l’immissione in possesso dell’immobile. In tal caso la detrazione sarà applicabile anche se l’acquisto non dovesse perfezionarsi.

 

Cosa c’è da sapere sulle spese di ristrutturazione edilizia

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta al futuro acquirente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato (Risoluzione 08.02.2008 n. 38/E, e Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.2).

In generale, il promissario acquirente di un box pertinenziale o di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR, o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, può beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione. Questo è valido a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione, siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).

Occorre, altresì, che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua gli interventi a proprio carico. Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso dell’immobile. La detrazione spetta al futuro acquirente, alle condizioni sopra precisate, anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l’acquisto.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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