Spese di ristrutturazione: posso usufruire della detrazione se l’immobile non è di mia proprietà?
- 7 Novembre 2022
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Salve,
la mia ragazza ha da poco acquistato un appartamento divenendone unica proprietaria, ne prenderà residenza non appena effettuati i lavori di ristrutturazione.
Non siamo attualmente sposati e conviventi, se sostengo le spese di ristrutturazione effettuando tra di noi un contratto di comodato d’uso e prendendo la residenza nell’immobile una volta terminati i lavori, ho diritto al rimborso del 50% dei lavori? Grazie
RISPOSTA
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Come ribadito nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 25 luglio 2022, non sarà possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato non era stato registrato nel momento in cui hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione, anche se si regolarizza successivamente la registrazione dell’atto.
Tornando al suo quesito la detrazione fiscale per le spese sostenute, in presenza degli altri requisiti, le spetterà a condizione che prima dell’inizio dei lavori, ovvero prima del sostenimento delle spese se antecedente l’inizio dei lavori, registri all’Agenzia delle entrate un contratto di comodato ad uso gratuito. Contestualmente dovrà anche acquisire, in forma scritta, il consenso all’esecuzione dei lavori da parte della proprietaria dell’immobile.
Il titolo abilitativo (CIL, CILA ecc.) potrà essere intestato alla proprietaria dell’immobile, mentre le fatture dovranno essere intestate a chi sostiene le spese e le detrae in dichiarazione dei redditi. Le ricordiamo che quando effettuerà il bonifico “dedicato” per gli interventi di ristrutturazione edilizia al campo “beneficiario della detrazione fiscale” dovrà riportare il suo codice fiscale, in qualità di soggetto che sostiene la spesa e la detrae in dichiarazione.
Cosa c’è da sapere
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.
In presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono essere usufruite anche dai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture. Non è un requisito indispensabile che l’unità abitativa in cui convivono familiare e intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni a loro disposizione, nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta anche al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile, anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della Legge n. 76 del 2016.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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