Sono tenuto al pagamento dell’IMU se non ho abitato nell’immobile di mia proprietà?
- 6 Dicembre 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello redditi PF, Quesito fiscale

DOMANDA
Buonasera. Ho venduto la mia abitazione e ho acquistato un immobile all’asta come prima abitazione. In attesa che il vecchio proprietario liberasse l’abitazione, ho dovuto abitare in un appartamento pagando l’affitto. Liberata l’abitazione ho dovuto fare dei lavori di ristrutturazione, perché l’abitazione non era abitabile. In tutto ho impiegato 5 mesi e adesso per questo periodo il comune mi chiede il pagamento dell’Imu. Ma come facevo a cambiare residenza se l’abitazione era occupata? E come facevo ad abitare se addirittura non avevo acqua e gas? Potrei fare ricorso per causa di forza maggiore? Grazie per l’attenzione.
RISPOSTA
Gentile Lettore,
l’abitazione principale è l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Ai fini dell’esenzione del pagamento dell’IMU devono sussistere contemporaneamente i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale.
Tornando al suo quesito non si ritiene ci siano i presupposti per ottenere l’annullamento dell’Avviso di pagamento dell’IMU ricevuto dal Comune, in quanto l’agevolazione le spetta solo a decorrere dalla data in cui lei ha trasferito nell’immobile la residenza anagrafica e la dimora.
Non rileva nemmeno se l’abitazione era l’unica posseduta. Infatti, in assenza del doppio requisito della residenza e dimora abituale l’imposta IMU è sempre dovuta, secondo le aliquote stabilite dal Comune nella propria Delibera.
È bene evidenziare che l’IMU è dovuta per mesi solari e che il mese viene calcolato per intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Ad esempio se lei ha trasferito la residenza il 10 novembre sarà esente da IMU per l’intero mese.
Cosa c’è da sapere sul pagamento dell’IMU
Il secondo acconto dell’IMU 2021 si paga sulla seconda casa e sugli immobili diversi dall’abitazione principale, a meno che queste non appartengano alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e siano considerate case di lusso.
Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale anche le pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
I comuni possono prevedere, con proprio atto regolamentare, l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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