Separazione e affidamento congiunto: si può usufruire della detrazione figli a carico al 100%?

Separazione e affidamento congiunto: si può usufruire della detrazione figli a carico al 100%?

DOMANDA

Sono una docente con omologa di separazione con affidamento congiunto delle figlie da ieri. Le figlie convivono con me. Finora i figli sono stati a carico dell’ex marito al 100%. Posso fare richiesta del carico al 100% e lui si toglie il carico o dobbiamo fare entrambi il 50%? Dobbiamo fare il cambio subito o possiamo aspettare il prossimo mese? Grazie

 

RISPOSTA

Gentile Lettrice,
la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra Voi genitori ma devono essere rispettate le disposizioni che l’Agenzia delle Entrate evidenzia nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2021 (e modello Redditi PF 2021).

In caso di separazione legale ed effettiva, laddove l’affidamento dei figli risulti congiunto, è previsto che la detrazione debba essere ripartita tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.

In alternativa, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore usufruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può beneficiarne.

Venendo alla Sua prima domanda, Lei potrà fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% solo se nell’anno d’imposta possiede un reddito complessivo più elevato rispetto all’ex coniuge. In caso contrario, potrà beneficiare della ripartizione al 50% così come previsto dalla normativa fiscale.

In ultimo, nel caso in cui non comunichiate subito ai Vostri rispettivi datori di lavoro le informazioni che rilevano le attribuzioni dei carichi di famiglia in ordine alle detrazioni da riconoscere sulle retribuzioni di lavoro, potrete comunque ricorrere al conguaglio annuale in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si sono incorse le variazioni (730/2022 redditi 2021 o Redditi PF 2021).

Cosa c’è da sapere
L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare 15/E del 16 marzo 2007 (paragrafo 1.4.5), peraltro richiamata nella risoluzione 143/E del 30 dicembre 2010, ha chiarito che, nel caso di separazione o divorzio tra i coniugi e di affidamento congiunto dei figli, la detrazione è ripartita nella misura del 50% per ciascun genitore, salvo un diverso accordo tra le parti che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Inoltre, in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione, è prevista la possibilità di devolvere in favore dell’altro genitore la detrazione non fruita per incapienza, anche parziale, dell’imposta. Inoltre quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50%.

Con riguardo, poi, ad alcuni oneri, come ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l’abbonamento al trasporto pubblico, le spese in favore dei figli affetti da DSA, sostenuti nell’interesse dei figli con limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro se di età non superiore a 24 anni ), la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero).

Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute.

Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse dei familiari a carico, anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch’esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per disabili e spese per la frequenza di asili nido.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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