Se mio figlio è comproprietario della casa dove abito, deve pagare l’IMU?
- 12 Ottobre 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: IMU, Quesito fiscale
DOMANDA
Sono proprietario a metà con mio figlio dell’immobile dove abito, mio figlio è residente a Bologna in affitto. Mi ha fatto un contratto di comodato d’uso della sua metà dell’immobile. La domanda è: mio figlio che è in affitto in un’altra regione e non percepisce canone della sua metà deve pagare IMU? Per logica penso di no, ma se sì, in che misura? Grazie anticipatamente.
RISPOSTA
L’abitazione principale, come noto, risulta esente ai fini IMU, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso, classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ai fini dell’agevolazione è pertanto necessario il doppio requisito della “residenza anagrafica” e della “dimora abituale” del possessore e del suo nucleo familiare.
Tornando al suo quesito se l’abitazione nella quale lei risiede e dimora è di proprietà al 50% con suo figlio, per la quota di sua spettanza (cioè il suo 50%) lei non pagherà IMU in quanto costituisce “l’abitazione principale”. Al contrario suo figlio, poiché vive in un altro appartamento detenuto in affitto, dovrà pagare l’IMU sulla sua quota di possesso (cioè il restante 50%) anche se non possiede altri immobili sul territorio nazionale.
Qualora siano rispettati determinati requisiti, è comunque possibile usufruire della riduzione del 50% dell’imposta dovuta per le abitazioni date in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che li utilizzano come abitazione principale.
Nel suo caso, tuttavia, tale agevolazione non spetta in quanto tra i requisiti necessari è previsto che il comodante (cioè suo figlio) risieda e dimori nello stesso comune.
Le consigliamo, comunque, di contattare l’Ufficio Tributi del suo Comune per verificare se abbiano previsto un’aliquota ridotta per gli immobili in comodato a parenti che non abbiano i requisiti per usufruire dell’agevolazione su indicata.
Cosa c’è da sapere
La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.
La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:
– il contratto sia registrato;
– il comodante possieda un solo immobile in Italia;
– il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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