Ristrutturazione: se il proprietario non ha reddito a chi spetta la detrazione fiscale?
- 21 Settembre 2020
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Quesito fiscale
DOMANDA
Salve, vorrei avere dei chiarimenti riguardo il mio caso specifico. Io proprietaria dell’appartamento sto effettuando dei lavori di ristrutturazione. Non disponendo di alcun reddito e avendo effettuato i primi pagamenti a mio nome ma da un conto cointestato con mio marito (possessore di reddito a cui sono a carico) posso effettuare la detrazione fiscale a suo nome specificando nel 730 i sui dati, (codice fiscale) e che la spesa sia stata totalmente effettuata a suo carico? Per i successivi bonifici cosa mi consiglia di fare? Se cambio nominativo vado incontro a controlli? Grazie
RISPOSTA
In linea generale la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per beneficiare della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura, ovvero alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 6.05.2002 n. 136) o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori.
Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione (Risoluzione 12.06.2002 n. 184).
Il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione.
E’ necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.
Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).
Venendo al Suo quesito, suo marito in qualità di familiare convivente può usufruire della detrazione in esame se ha sostenuto le spese, ovvero se il pagamento è stato effettuato con addebito su un conto corrente cointestato trai i coniugi. Questo in considerazione del fatto che Lei non percepisce reddito, quindi il conto corrente è alimentato soltanto da suo marito, anche se questi non risulta intestatario delle fatture, sempreché i documenti di spesa siano integrati con il nominativo di suo marito, e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento della spesa.
Per le spese ancora da sostenere, suo marito può intestarsi le fatture, ed effettuare il pagamento dal conto corrente con Lei cointestato, indicandosi nel bonifico quale beneficiario della detrazione.
Cosa c’è da sapere
Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso mese di luglio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR2. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
- adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
- installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, possono optare alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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