Ristrutturazione edilizia: in caso di decesso del proprietario dell’immobile, le quote annuali residue delle detrazioni vengono trasferite agli eredi?

Ristrutturazione edilizia: in caso di decesso del proprietario dell’immobile, le quote annuali residue delle detrazioni vengono trasferite agli eredi?

Domanda

In presenza di decesso del proprietario di immobili sui quali sono ancora in corso le detrazioni del 50 e 65 per cento per interventi di ristrutturazione edilizia, le quote annuali residue di tali detrazioni vengono trasferite automaticamente agli eredi?


Risposta

La risposta relativa al suo quesito è affermativa. In linea generale, in caso di decesso dell’avente diritto alla detrazione delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia, il godimento del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede, o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori (articolo 16-bis, comma 8, Tuir).

Tale condizione sussiste qualora l’erede assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.1).

La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l’erede intenda fruire delle residue rate di detrazione.

Ne consegue che, qualora l’erede decida di locare o concedere in comodato l’immobile, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato.

Cosa c’è da sapere
Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 5.03.2003 n. 15, paragrafo 2).

A tal riguardo, si precisa che:

  • se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;
  • se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
  • se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non avendone più gli altri la disponibilità;
  • se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

La quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa, si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, in applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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