Rimborso Irpef: se trasferisco la residenza perdo la detrazione per recupero edilizio dell’immobile?

Rimborso Irpef: se trasferisco la residenza perdo la detrazione per recupero edilizio dell’immobile?

DOMANDA

Salve, volevo sapere cortesemente questo: sono proprietario di una casa di cui sto facendo i lavori tetto, facciata etc… e vorrei andare in affitto cambiando residenza. La mia domanda è: perdo il rimborso Irpef che mi spetta nei prossimi anni? Grazie cordiali saluti

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

in via generale, possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, e ne sostengono le relative spese.

Il possesso di un titolo idoneo nonché la disponibilità dell’immobile è richiesta al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione e non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

Venendo alla sua domanda, in caso di trasferimento della residenza, restando pur sempre proprietario dell’immobile abitativo, non perderà la soggettività Irpef e la fruibilità delle rate di detrazione risulterà condizionata alla sua capienza d’imposta, da verificare in concreto nella dichiarazione dei redditi per ogni singola annualità d’imposta.

Cosa c’è da sapere sul rimborso Irpef e trasferimento della residenza

Per usufruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario:

  • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del destinatario delle somme (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
  • inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL.

Inoltre, nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione.

Vanno poi conservati ed esibiti a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

  • le abilitazioni amministrative richieste per la tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se non sono previste abilitazioni, basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale bisogna indicare la data di inizio dei lavori e va attestato che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • la domanda di accatastamento, se si tratta di immobili non ancora censiti;
  • le ricevute di pagamento dell’IMU, sempreché sia dovuta;
  • la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori nonché la tabella millesimale di ripartizione delle spese, qualora si tratti di interventi sulle parti condominiali;
  • la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore dell’immobile, in caso di interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • la comunicazione preventiva all’ASL contenente la data di inizio dei lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
  • le ricevute dei bonifici di pagamento.

Per alcuni interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili, occorre comunicare i relativi dati all’ENEA, in via telematica, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Comunque, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non determina la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione 46/2019 ).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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