Rimborso Irpef: come fare per recuperare l’importo se il datore di lavoro è incapiente?

Rimborso Irpef: come fare per recuperare l’importo se il datore di lavoro è incapiente?

DOMANDA

Il datore di lavoro di mio marito non ha erogato per intero il rimborso Irpef per mancanza di disponibilità, visto che proprio questo mese (luglio) il rapporto di lavoro si è interrotto come facciamo a recuperare il restante importo del rimborso?

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

in linea generale, il credito Irpef che scaturisce dal modello 730 può, in alcuni casi, non essere rimborsato in un’unica soluzione per l’intero importo spettante.

È  infatti possibile che il sostituto d’imposta provveda al rimborso Irpef con rate mensili, in busta paga, anche di importo variabile. In altri termini, in caso di incapienza Irpef, ovvero qualora l’Irpef da trattenere nel mese non sia sufficiente a coprire il credito dovuto al dipendente, il residuo verrà corrisposto nei mesi successivi.

Il termine ultimo per procedere al rimborso Irpef è il mese di dicembre. Se anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al contribuente, lo stesso non andrà perduto: il datore di lavoro esporrà nella Certificazione Unica l’importo non rimborsato, consentendo al contribuente di riportare la cifra nella successiva dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) come eccedenza dell’anno precedente.

In sintesi, venendo al suo quesito, nel caso in cui il rapporto di lavoro si è interrotto nel mese di luglio e se il datore di lavoro nel mese di agosto non dovesse emettere un ultimo cedolino, ad esempio per il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), esporrà l’importo non rimborsato nella Certificazione Unica 2023, che le consegnerà nel prossimo mese di marzo, consentendole di recuperare il credito  nella successiva dichiarazione dei redditi (Modello 730/2023 come eccedenza dell’anno precedente).

Cosa c’è da sapere sul rimborso Irpef

Possono presentare il Modello 730 anche i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio; in questo caso, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.

Tale modalità è consentita solo a chi ha cessato il proprio rapporto di lavoro prime della presentazione della dichiarazione dei redditi Modello 730 e si trova senza un sostituto che possa effettuare le operazioni di conguaglio.

Pertanto, qualora vi sia il sostituto d’imposta, anche se è inadempiente, non è possibile presentare il 730 richiedendo il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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