Riduzione IMU e contratto di comodato d’uso gratuito: ho diritto alla riduzione del 50% insieme a mio marito?

Riduzione IMU e contratto di comodato d’uso gratuito: ho diritto alla riduzione del 50% insieme a mio marito?

DOMANDA

Buongiorno, sono proprietaria al 50% con mio marito di un appartamento che abbiamo concesso in comodato d’uso gratuito ai miei genitori anziani. Io e mio marito non abbiamo altre case e risiediamo nello stesso paese quindi ci sono tutti i requisiti per il comodato. Ai fini IMU abbiamo entrambi diritto alla riduzione come proprietari di immobile concesso in comodato? Grazie mille, cordiali saluti.

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

in via generale, la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%, per le abitazioni concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta (genitori – figli) che le utilizzano come abitazione principale.

A tal fine è necessario che il contratto di comodato d’uso sia registrato e che vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge.

Venendo al suo quesito la riduzione IMU del 50% spetta solo con riferimento alla sua quota di possesso e non anche per la quota di suo marito, in quanto solo per lei si verifica la condizione della concessione in comodato a parenti in linea retta di primo grado. I suoceri sono invece qualificati come affini di primo grado.

Si ricorda che è sempre necessario verificare specificamente presso il comune di ubicazione dell’immobile i requisiti inerenti alle agevolazioni IMU, quali esenzioni e/o riduzioni previste, poiché potrebbero esserci ulteriori requisiti o variazioni locali riguardanti l’applicazione dell’imposta.

Cosa c’è da sapere sulla riduzione IMU del 50%

La possibilità di usufruire di una riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU, analogamente a quanto accade per gli immobili storici o inagibili, per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, è valida a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La norma agevolativa si applica ai parenti in linea retta entro il primo grado, cioè ai figli e genitori (linea retta), e non ai parenti di secondo grado (nipoti e nonni) e né agli affini di primo grado (suoceri e generi).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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