Riduzione IMU 50%: mi spetta in caso di immobile concesso in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado?
- 4 Giugno 2024
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, sono il proprietario di un immobile dato in uso gratuito a mio padre ormai novantasettenne. La mia domanda è: posso usufruire dell’esenzione o riduzione IMU di questo immobile dato in uso gratuito avendo un’altra abitazione come prima casa in altra provincia della stessa regione?
RISPOSTA
Gentile lettore,
per gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori-figli), è prevista una riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU.
La disposizione agevolativa, tra le varie, limita la riduzione IMU al comodato gratuito, solo nei casi in cui il contratto venga registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e contestualmente, dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’ immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative non di lusso, categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Tornando al suo quesito, la condizione di possedere due immobili in due comuni diversi fa venire meno il rispetto dei requisiti previsti per richiedere la riduzione del 50% della base imponibile IMU per l’immobile dato in comodato a suo padre e al riguardo dell’assolvimento IMU per il 2024, questo sarà soggetto alle regole ordinare stabilite dal comune.
Cosa c’è da sapere sulla riduzione IMU al 50% in caso di comodato d’uso gratuito
Il comodato d’uso gratuito, redatto in forma verbale o scritta, è il contratto con il quale una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto (art. 1803 del c.c.).
Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano, contemporaneamente, tutti i seguenti requisiti:
a) grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli);
b) il comodatario (utilizzatore) deve adibire l’alloggio come abitazione principale, ossia deve dimorare e risiedere all’interno dello stesso;
c) il comodante deve avere una sola abitazione che concede in comodato ed eventualmente un’altra abitazione nella quale risiede e dimora (abitazione principale);
d) il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia, oltre a quelli sopra indicati;
e) entrambi gli immobili, ossia quello concesso in comodato e l’abitazione principale del comodante, devono essere ubicati nello stesso Comune;
f) comodante e comodatario devono risiedere nello stesso comune;
g) entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali di lusso censite a catasto in categoria A1, A8, A9;
h) il contratto di comodato deve essere registrato e inviato alla Direzione Tributi – ufficio IMU del comune.
Solo qualora ricorrano le suddette condizioni, alla base imponibile, ridotta del 50%, si applicano le aliquote ridotte stabilite per l’uso gratuito.
In assenza delle condizioni previste si applica l’aliquota ordinaria calcolata sulla base imponibile intera.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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