Restituzione detrazioni fiscali per familiari a carico, come fare per evitare sanzioni?
- 14 Febbraio 2022
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, nel 2018 ho dichiarato a carico mio figlio, nato nel 1993, non sapendo che lavorava. Nel 2019 ho provveduto, tramite Caf, alla restituzione delle detrazioni fiscali ricevute. Oggi mi è arrivata una sanzione relativa all’anno 2018. Cosa devo fare per evitare la sanzione? Grazie
RISPOSTA
Per rispondere al suo quesito è necessario premettere che per i figli fiscalmente a carico, fino all’introduzione dell’assegno unico con effetto dal 1° gennaio 2022, al ricorrere dei requisiti spettavano al contribuente sia gli assegni per il nucleo familiare sia le detrazioni fiscali per familiari a carico calcolate sulla base dei redditi conseguiti.
Nel suo caso se la richiesta arriva dall’Agenzia delle Entrate riteniamo si riferisca alle detrazioni spettanti per familiari a carico, alle quali lei non aveva diritto se suo figlio superava il limite di reddito previsto per essere considerato “fiscalmente a carico”.
Per l’anno d’imposta 2018, se ha già ricevuto l’Avviso, non è possibile fare nulla ma per gli anni successivi, se ha presentato la dichiarazione dei redditi, potrà rivolgersi a un CAF, oppure a un Intermediario abilitato, per presentare un Modello Redditi PF Integrativo e regolarizzare la sua posizione usufruendo del Ravvedimento operoso che le consente di ridurre la sanzione ordinaria del 30%.
Le ricordiamo che la legge di bilancio 2018 ha modificato l’articolo 12, comma 2, Tuir, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4 mila euro.
Resta confermato il limite di euro 2.840,51 per i figli di età superiore a 24 anni e per gli altri familiari a carico.
Cosa c’è da sapere sulla restituzione delle detrazioni fiscali per familiari a carico
Per eventuali versamenti carenti, tardivi od omessi è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non pagato, ridotta al 15% se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza.
In caso di ravvedimento operoso la sanzione ordinaria è ulteriormente ridotta:
– all’1,5% (1/10 di quella ordinaria del 15%), se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento (“ravvedimento breve”). Inoltre, se la tardività non supera 14 giorni (“ravvedimento sprint”), la sanzione è ulteriormente ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
– all’1,67% (1/9 del 15%), se si regolarizza dal 31° al 90° giorno dalla scadenza (“ravvedimento intermedio”);
– al 3,75% (1/8 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento lungo”);
– al 4,29% (1/7 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento biennale”);
– al 5% (1/6 del 30%), se si regolarizza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento ultrabiennale”).
Oltre le sanzioni e l’imposta omessa è necessario versare anche gli interessi moratori al tasso legale annuo, calcolati dal giorno successivo all’originario termine di versamento fino a quello in cui viene eseguito il pagamento.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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