I redditi percepiti all’estero, da lavoro dipendente, è necessario dichiararli anche in Italia?
- 10 Settembre 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Modello 730, Quesito fiscale
DOMANDA
Ho lavorato da settembre a dicembre 2018 in Francia. Ho percepito buste paga sulle quali sono state effettuate le trattenute fiscali. Non essendomi nel 2018 iscritto all’AIRE vorrei sapere se devo fare la dichiarazione dei redditi anche in Italia.
Grazie
RISPOSTA
In base al cosiddetto “principio della tassazione mondiale” (World Wide Taxation Principle), sul quale si fonda il sistema fiscale di molti Paesi europei e che è stato adottato anche dalla legislazione fiscale italiana, il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Le eventuali imposte pagate a titolo definitivo nei Paesi in cui i redditi sono stati percepiti si possono comunque detrarre da quelle italiane, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti stabiliti dall’articolo 165 del Tuir.
Come espressamente indicato nell’art. 2 del Tuir (Dpr 917/1986), per le imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che:
- per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè, per almeno 183 giorni all’anno) sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia;
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza;
- si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).
Venendo al suo quesito, la risposta è affermativa: avendo svolto l’attività lavorativa all’estero come lavoratore dipendente, salvo previsioni particolari contenute nella “convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni”, tra l’Italia e il Paese estero, Lei ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per la tassazione dei redditi di fonte estera percepiti nell’anno d’imposta 2018. Ai fine della elaborazione della dichiarazione occorre la seguente documentazione:
- eventuale dichiarazione dei redditi presentata all’estero;
- certificazione rilasciata dal soggetto erogatore oppure le quietanze di pagamento delle imposte pagate all’estero;
- la certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera.
Cosa c’è da sapere
Il mantenimento della residenza in Italia comporta l’obbligo di pagare le imposte nel nostro Paese anche sui redditi prodotti all’estero, sulla base del principio della world wide taxation (art.3 D.P.R. 22.12.1986, n.917), salvo previsioni particolari contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero (anche se in un Paese dell’Unione Europea), entro 90 giorni dal trasferimento della residenza deve iscriversi all’AIRE presso l’Ufficio consolare competente per territorio.
Con l’iscrizione all’AIRE, che è gratuita, si viene cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
Per evitare che i propri cittadini subiscano una doppia imposizione, che si avrebbe in seguito al pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito sia in quello di residenza, l’Italia ha stipulato con molti Paesi Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero nel momento in cui si dichiarano i redditi in Italia con l’applicazione di una norma (articolo 165) contenuta nel Tuir.
Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sono degli accordi tra due Stati, attraverso i quali viene disciplinata la sovranità tributaria di entrambi, in base al principio della reciprocità.
Oltre a evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio dei rispettivi residenti, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. Generalmente, le Convenzioni non prevedono che sia un unico Stato, tra i due contraenti, ad assoggettare a tassazione un determinato tipo di reddito (tassazione esclusiva). Per questo motivo, è necessario dichiarare in Italia anche i redditi conseguiti all’estero.
La doppia imposizione viene comunque eliminata mediante l’applicazione dell’articolo 165 del Tuir, secondo il quale le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino a concorrenza della quota di imposta italiana.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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