Mio marito può portare in detrazione le spese di ristrutturazione sull’immobile, di mia proprietà, dato in comodato d’uso gratuito a nostro figlio?
- 27 Settembre 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Locazione, Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno,
sono proprietaria di un immobile che è stato dato in comodato gratuito al figlio.
Mio marito sta sostenendo delle spese per la ristrutturazione dello stesso: può portarle in detrazione?
Grazie.
RISPOSTA
La detrazione per le spese di ristrutturazione e di riqualificazione energetica spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.
Tra i soggetti che possono fruire della detrazione, oltre al proprietario o al titolare di altro diritto reale, rientrano anche i detentori (locatario e comodatario).
La detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore dell’immobile oggetto dell’intervento, a condizione che abbia sostenuto le spese e che le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Lo status di convivenza deve sussistere già al momento dell’inizio dei lavori e non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione.
Tornando al suo quesito poiché l’immobile è stato dato in comodato a vostro figlio, suo marito, non essendo proprietario dell’immobile, non potrà usufruire della detrazione in quanto l’abitazione non è a vostra disposizione.
L’Agenzia delle entrate, infatti, ha precisato che la detrazione non compete per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (Circolare Agenzia entrate n. 7/2021).
L’unico soggetto che potrà usufruire della detrazione, oltre lei che è proprietaria al 100%, è suo figlio a condizione che il contratto di comodato sia registrato prima dell’inizio dei lavori. L’Agenzia ha chiarito che la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
Cosa c’è da sapere
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta anche al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile senza che sia necessario stipulare un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza.
Lo status di convivenza può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.
Il convivente di fatto che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle altre condizioni previste, può, quindi, fruire della detrazione in analogia ai familiari conviventi. Così, ad esempio, può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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