Lavori condominiali: può detrarre le spese uno dei due coniugi anche se la casa è intestata ad entrambi?

Lavori condominiali: può detrarre le spese uno dei due coniugi anche se la casa è intestata ad entrambi?

DOMANDA

Buonasera,

mio papá, il quale non ha reddito, é fiscalmente a carico di mia mamma. L’immobile dove abitano è di loro proprietà al 50% ciascuno e nel 2020 hanno effettuato dei lavori di rifacimento condominiale per cui spettano le detrazioni;  l’amministratore come di consueto ha trasmessO la dichiarazione per le detrazioni per entrambi. La domanda é, siccome mio papà é fiscalmente a carico di mia mamma, mia mamma può portare in detrazione nel suo 730 la quota parte di mio papá relativa a dette detrazioni? In attesa di un riscontro, cordialmente ringrazio in anticipo.

RISPOSTA

Gentile Lettore,

la risposta al quesito è affermativa. La detrazione spetta alla persona che sia in possesso di un titolo idoneo sull’immobile (proprietà, comodato, ecc.) e sostiene effettivamente le spese relative agli interventi che beneficiano delle agevolazioni fiscali.

Nell’ipotesi di spese condominiali, la detrazione compete nei limiti corrispondenti alla proprietà delle parti comuni sulla base della tabella millesimale. L’importo detraibile è riportato nella tabella di riparto rilasciata dall’Amministratore di condomino.

Se suo padre non ha reddito e la spesa è stata pagata interamente da sua madre anche se proprietaria del 50% dell’appartamento, quest’ultima ha diritto a portare interamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi l’importo detraibile certificato. Per usufruire della detrazione, sua madre dovrà annotare sul documento rilasciato all’Amministratore di condominio di avere effettivamente sostenuto l’onere nella misura del 100%.

Cosa c’è da sapere
Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile. Fatte salve le previsioni per i c.d.mini – codomini, è l’Amministratore che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e, nella generalità dei casi, agli altri adempimenti relativi alla detrazione.

In particolare, l’Amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione dalla quale risultano:

  • le sue generalità ed il suo codice fiscale;
  • gli elementi identificativi del condominio; −l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento;
  • la quota parte millesimale imputabile al condomino.

L’Amministratore deve, inoltre, conservare tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011 al fine di esibirla a richiesta degli Uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi, i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 4.6, Risoluzione 4.06.2007 n. 124, risposta 2, e Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.4).

Ai fini del riconoscimento del beneficio, nel caso di spese relative ad interventi sulle parti comuni, la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario o postale da parte dell’amministratore o di altro soggetto incaricato e nel limite delle rispettive quote imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico stesso ma, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Circolare 24.02.1998 n. 57, Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 4.8).

Ai fini della detrazione relativa alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nel caso in cui la certificazione dell’Amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario mentre le spese sono state sostenute anche da altri, questi ultimi possono fruire della detrazione a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 4.7). Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente di fatto del proprietario dell’immobile, che potrà portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione, il convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.2).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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