L’acconto Imu e Tasi 2019
- 28 Maggio 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, IMU
L’ultimo giorno per il pagamento è il 17 giugno. Prima di procedere al versamento è bene controllare eventuali variazioni avvenute negli ultimi 12 mesi: aliquote, detrazioni, nuovo utilizzo dell’immobile. Diversamente dall’Imu, la Tasi va pagata anche dall’inquilino seppur in percentuali diverse.
Entro il prossimo 17 giugno, e non il 16 poiché cade di domenica, scade il versamento dell’acconto di Imu e Tasi 2019. L’importo va calcolato considerando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi del 2018, indicate nel Regolamento comunale pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze .
Prima di provvedere al pagamento dell’acconto, si deve tener conto di eventuali variazioni, come ad esempio la modifica dell’utilizzo dell’immobile (2018 per esempio “a disposizione” e 2019 “abitazione principale”).
L’Imu e la Tasi vanno versate “per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero”.
È possibile versare l’Imu anche in un’unica soluzione entro il 17 giugno. Tuttavia, non si tratterebbe di un versamento definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l’anno in corso fino ad ottobre, con il rischio quindi di dover poi effettuare un conguaglio più alto a dicembre.
Il pagamento dell’Imu riguarda il possesso degli immobili ubicati in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio: uso, usufrutto e abitazione). L’imposta è dovuta anche dai soggetti non residenti che possiedono un immobile in Italia nonché dai proprietari di immobili concessi in locazione / comodato, mentre non è dovuta dai residenti in Italia per gli immobili all’estero (per i quali va assolta l’IVIE).
L’Imu si paga sugli immobili diversi dall’abitazione principale, e sue pertinenze di categoria C/2, C/6, C/7, nel limite massimo di una per ciascuna categoria catastale. L’esenzione per l’abitazione principale, non riguarda le abitazioni cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) che continua a scontare sia l’Imu che la Tasi, ove previsto.
La Tasi, a differenza dell’Imu, per gli immobili concessi in locazione, oppure in comodato, è dovuta dal proprietario per il 90%, se il regolamento o anche la delibera comunale non disciplina tale aspetto, e per la “restante parte” del tributo dall’inquilino o comodatario.
È bene sottolineare che per abitazione principale si intende l’immobile nel quale risultano sia la residenza anagrafica che la dimora abituale del possessore e dei suoi familiari.
Se il nucleo familiare ha dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi, ubicati nello stesso Comune, l’esenzione Imu si applica soltanto ad un immobile. Se, invece, il nucleo familiare ha dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi ubicati in Comuni diversi, l’esenzione Imu è applicabile a ciascun immobile in cui risulta la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario e dei suoi familiari.
Qualora, la famiglia risieda e dimori abitualmente in un’abitazione costituita da più unità immobiliari (ad esempio, 2 appartamenti contigui), l’esenzione Imu è riconosciuta soltanto per un’unità immobiliare a meno che l’interessato non provveda alla “fusione catastale”.
E’ possibile fruire dell’esenzione Imu per gli immobili assimilati all’abitazione principale, se non di lusso, ovvero dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione principale, se di lusso, nel caso:
- delle unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani / disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, in tal caso l’assimilazione ad abitazione principale deve essere prevista dalla delibera comunale);
- dell’unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; rientrano in tale “categoria” anche le unità di dette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- della casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dell’immobile, non locato, posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia (non sono richieste la dimora abituale e residenza anagrafica);
- dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia, iscritti all’AIRE e già pensionati nel rispettivo Stato di residenza, a condizione che l’unità abitativa non risulti locata o concessa in comodato.
Il Comune non può stabilire ulteriori ipotesi di assimilazione all’abitazione principale ferma restando la possibilità di fissare un’aliquota agevolata per le unità immobiliari possedute da italiani all’estero non equiparabili all’abitazione principale.
Per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli) l’art. 1, comma 10, Finanziaria 2016, ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile Imu e Tasi con la conseguente eliminazione della possibilità, da parte del Comune, di assimilare detti immobili all’abitazione principale. A tal fine è necessario che:
- l’immobile costituisca l’abitazione principale del comodatario (sua dimora abituale e immobile nel quale risulta la residenza anagrafica);
- il comodante non possieda in Italia altri immobili abitativi (eccetto la propria abitazione principale);
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. In altre parole, l’abitazione principale del comodante (di proprietà o meno) e l’immobile concesso in comodato devono essere nello stesso Comune;
- sia l’immobile concesso in comodato che l’abitazione principale del comodante siano non di lusso ossia non accatastati A/1, A/8 o A/9;
- il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- sia presentata la dichiarazione Imu attestante il possesso di detti requisiti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, DL n. 201/2011, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’Imu dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25%, va quindi versato il 75%.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, Finanziaria 2016, sono esenti Imu i terreni agricoli:
- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
In merito, infine, alla dichiarazione IMU relativa alle situazioni o variazioni verificatesi nel 2019 si evidenzia che va presentata al Comune entro il 30 giugno 2020.
Cosa c’è da sapere
Imu e aree fabbricabili
L’Imposta municipale Imu va pagata sulla base del proprio patrimonio immobiliare. Per patrimonio immobiliare si intende il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni anche non coltivati.
Per quanto riguardo le aree fabbricabili, la Legge n° 214/2011, articolo 13, ha richiamato per la definizione di area edificabile l’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo\ n° 504/1992 (già istitutivo dell’ICI).
La norma stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
L’articolo 5, comma 5, sempre del D. Lgs. n° 504/1992 istitutivo dell’ICI, definisce che la base imponibile dell’area fabbricabile, alla quale applicare l’aliquota d’imposta, è costituita dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo:
- alla zona territoriale di ubicazione;
- all’indice di edificabilità;
- alla destinazione d’uso consentita;
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Ai sensi dell’articolo 31, comma 20, della L. n° 289/2002 “i comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”.
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