IMU: immobile ereditato e diritto di abitazione del coniuge superstite, quando spetta l’esenzione d’imposta?

IMU: immobile ereditato e diritto di abitazione del coniuge superstite, quando spetta l’esenzione d’imposta?

DOMANDA

La casa dei miei genitori era intestata al 50% tra i due. Morto mio papà abbiamo ereditato io, mio fratello, mia sorella e mia mamma le quote. Quindi  il 50% è rimasto a mia mamma e il resto diviso tra noi quattro. All’interno ora ci vive mia mamma come prima casa. Noi dobbiamo pagare l’IMU per la nostra parte? Abbiamo tutti una prima casa.

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

in via generale, ai fini dell’IMU il coniuge superstite che esercita il diritto di abitazione su un immobile non di lusso (non classificato nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) è l’unico soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta. Trattandosi della sua abitazione principale e dimora abituale, egli è esonerato dal pagamento, in virtù dell’esenzione prima casa. Allo stesso modo, nel caso di rinuncia all’eredità, il coniuge superstite ha comunque il diritto di abitazione sulla prima casa ed anche quando concorra con altri chiamati,  sono ad egli riservati tutti i diritti che gravano sulla porzione disponibile e qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Venendo al suo quesito se la casa è adibita ad abitazione principale e dimora abituale di sua madre, in virtù del diritto di abitazione ella non sarà tenuta ad alcun pagamento in forza dell’esenzione IMU prevista dall’agevolazione IMU prima casa. Al contempo voi figli su questa abitazione non siete tenuti al pagamento dell’imposta.

Cosa c’è da sapere sul pagamento dell’IMU

L’IMU non è dovuta sull’immobile adibito ad abitazione principale, purché non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell’IMU il coniuge superstite è da considerare a tutti gli effetti soggetto passivo dell’imposta.

Il diritto di abitazione è un diritto strettamente personale che spetta al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, cui sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (articolo 540 del Codice Civile).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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