Il convivente non proprietario dell’immobile da ristrutturare può farsi carico delle spese e beneficiare delle detrazioni fiscali?
- 16 Settembre 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Quesito fiscale

DOMANDA
Ho un appartamento intestato e la mia ragazza vorrebbe farsi carico dei lavori di ristrutturazione. Vorrei sapere se può godere delle detrazioni fiscali in vigore.
Grazie
RISPOSTA
Con la Risoluzione 28 luglio 2016 n.64 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il convivente more uxorio può fruire della detrazione per le spese relative ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio sull’immobile nel quale si esplica la convivenza con il proprietario/detentore dell’immobile, applicando quanto previsto per il familiare convivente.
La possibilità di fruire della detrazione in base a quanto previsto per il familiare convivente è riconosciuta in caso di convivenza che si esplica ai sensi della Legge n.76/2016. Poiché ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza” la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989, tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.
La convivenza more uxorio, deve sussistere nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione da individuarsi nella data di inizio lavori.
Se la Sua ragazza, in qualità di convivente more uxorio, sosterrà le spese di ristrutturazione, per fruire dell’agevolazione dovrà effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario o postale, da cui risultino:
1) la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
3) codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Le spese, invece, che non è possibile pagare con bonifico, come per esempio: oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo, possono essere pagate con altre modalità.
Cosa c’è da sapere
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2).
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.
Tali soggetti sono:
- proprietario nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.3);
- soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- detentori (locatari, comodatari) dell’immobile (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2;
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.2);
- conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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