Detrazioni affitti per inquilini: come si calcolano e a chi spettano?
- 11 Luglio 2022
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Gentilissimi,
mio cugino ha trasferito la sua residenza per motivi di lavoro proprio nel comune in cui risiede la fabbrica in cui lavora, ha stipulato un regolare contratto di affitto, pagando dal suo conto i canoni mensilmente, solo che come garanzia il proprietario dell’appartamento ha cointestato il contratto anche a mio zio (cioè il padre appunto di mio cugino) che comunque non paga affitto e non ha trasferito la residenza, ora Vi chiedo, può mio cugino in sede di 730/2022 recuperare al 100% la detrazione per la sua locazione a seguito del trasferimento per motivi di lavoro? Grazie mille in anticipo.
RISPOSTA
Gentile lettrice,
in riferimento al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate con circolare del 10.06.2004 n. 24/E (risposta n. 6) ha chiarito espressamente che in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito.
L’Agenzia nell’esempio fornito nella circolare ha chiarito che in caso di contitolarità del contratto di locazione tra tre soggetti, uno dei quali lavoratore dipendente, la detrazione spetta solo a quest’ultimo, nella misura del 100 per cento.
Tornando quindi alla sua domanda, suo cugino in qualità di contitolare del contratto di locazione, in applicazione al citato orientamento di Prassi dell’AE e nel rispetto di tutti gli altri requisiti soggettivi previsti dalla normativa, potrà avvalersi dell’agevolazione del rigo E72 del modello 730/2022 nella misura del 100 per cento.
Cosa c’è da sapere sulle detrazioni affitti per inquilini
Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.
Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.
I lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro, trasferiscono la propria residenza in un’altra regione e in un Comune distante almeno 100 chilometri dal precedente, possono usufruire per i primi tre anni di uno sconto fiscale pari a 991,60euro, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che scende a 495,80 euro, se il reddito sale a 30.987,41 euro.
Le detrazioni per gli inquilini devono essere rapportate al numero di giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale e, in caso di più conduttori, occorre ripartirle tra i cointestatari del contratto.
Non sono cumulabili nello stesso periodo d’imposta, ma sono tra loro alternative, per cui il contribuente ha diritto di scegliere quella più conveniente. Se nel corso dell’anno si verificano più situazioni, è consentito applicare per i diversi periodi di tempo detrazioni differenti, ma il numero complessivo dei giorni non può essere superiore a 365.
Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che la parte di detrazione eccedente l’Irpef lorda diminuita delle detrazioni per carichi familiari e per redditi di lavoro dipendente, pensione e altri redditi, si “trasforma” in credito d’imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi e si può compensare con altre imposte attraverso il modello F24 oppure chiedere a rimborso.
Se il contratto è stato stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può usufruire della detrazione per l’intero importo, poiché al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la detrazione di competenza sotto forma di credito d’imposta.
Tutte le detrazioni per inquilini sono compatibili con la deduzione per l’abitazione principale di cui all’articolo 10, comma 3 bis del Tuir, ma non con il contributo fondo affitti e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall’effettivo carico del canone di locazione, come precisato dall’Agenzia delle Entrate da ultimo nella circolare 24/E del 7 luglio 2022.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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