Detrazioni 730 studenti universitari: posso beneficiare della detrazione sul canone di locazione se ho sottoscritto un contratto di ospitalità?
- 20 Settembre 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Salve, avrei bisogno di una informazione in merito alle detrazioni mod. 730.
Mia figlia (a carico) è assegnataria di un posto in collegio universitario ed ha sottoscritto un Contratto di Ospitalità. Trattasi di “Collegio di merito accreditato” ai sensi del D.M. MIUR 8 Settembre 2016 n. 673 (Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi).
Vorrei sapere se, per portare in detrazione la retta, è necessario registrare il suddetto contratto. Grazie in anticipo.
RISPOSTA
In linea generale la detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazione (pari al 19%, su un importo massimo di 2.633 euro) spetta per gli studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso università che si trovano in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.
Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/2019, la detrazione non può essere richiesta da studenti che frequentano, sia in Italia che all’estero, corsi post-laurea, quali master, dottorati, corsi di specializzazione.
Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:
- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della l. n. 431 del 1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti;
- i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include prestazioni come la pulizia della camera e i pasti.
Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili se autonomamente addebitate dall’istituto.
La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione.
Ciò premesso, venendo al suo quesito, Lei può beneficiare della detrazione per i canoni di locazione sostenuti per sua figlia, in virtù di un contratto di ospitalità, se la stessa è iscritta ad un corso di laurea e non ad un master post laurea. Inoltre l’università deve trovarsi in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.
Cosa c’è da sapere
La verifica della distanza chilometrica fra il comune di residenza dello studente e il comune dove ha sede l’università deve essere effettuata caso per caso.
In particolare, occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale.
Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei predetti collegamenti risulti pari o superiore alla distanza chilometrica richiesta ai fini dell’agevolazione, ossia 100 km (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 8.4).
Nei casi in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso “più breve” da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento “misto” (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell’università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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