Detrazione spese sanitarie: posso beneficiarne anche se mio figlio non è fiscalmente a mio carico?

Detrazione spese sanitarie: posso beneficiarne anche se mio figlio non è fiscalmente a mio carico?

DOMANDA

Salve, un informazione cortesemente sono un papà separato con un figlio maggiorenne non indipendente economicamente che vive con la mamma quindi non fiscalmente a carico. Il ragazzo sta affrontando delle cure odontoiatriche documentate che pago io al 50%. Volevo sapere le fatture che mi vengono rilasciate dallo studio dentistico intestate a me ovviamente con tracciabilità posso portarle in detrazione nel 730? Nella causale della fattura però viene citato il nome del ragazzo con la prestazione effettuata… in attesa di un vostro riscontro ringrazio anticipatamente. Saluti.

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

le istruzioni al modello 730/2023 chiariscono che la detrazione delle spese sanitarie spetta anche se sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato ad euro 4.000. Diversamente, per i ragazzi che hanno compiuto 25 anni nel 2022, il limite reddituale a cui fare riferimento è di euro 2.840,51.

Anche in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio se  le spese sanitarie riguardano i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione.

Per quanto riguarda la documentazione attestante tali situazioni, è necessario ricordare che se l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6).

Tornando al suo quesito, possiamo confermarle che la detrazione fiscale per le spese sanitarie da lei sostenute a favore di suo figlio con modalità di pagamento tracciabile, in presenza degli altri requisiti, le spetterà a condizione che il documento che certifica la spesa risulti a lei intestato (circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6).

 

Cosa c’è da sapere sulla detrazione spese sanitarie

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l’abbonamento al trasporto pubblico, le spese in favore dei figli con disturbi specifici dell’apprendimento – DSA) danno diritto alla detrazione delle spese sanitarie o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” della dichiarazione dei redditi sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero) o perché il figlio ha 21 anni o più.

Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse dei familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch’esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per persone con disabilità e spese per la frequenza di asili nido.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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