Detrazione spese di ristrutturazione: può usufruirne il familiare che ha sostenuto le spese, anche se non è convivente?
- 23 Gennaio 2024
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Salve, una domanda io per motivi di assistenza ad un disabile devo trasferire la residenza da mia madre per ottenere un congedo 104, nel mentre devo ristrutturare la casa intestata solo a mia moglie che non ha reddito, pagando tutto io e avendo appunto una residenza differente da quella dove abitavo con mia moglie e i bambini posso ugualmente ottenere le detrazioni fiscali per ristrutturazione? O devo per forza essere convivente con mia moglie? Spero che basti solo il titolo di matrimonio civile. Grazie
RISPOSTA
Gentile lettore,
il requisito della convivenza con il possessore dell’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione edilizia è annoverabile tra le condizioni soggettive che danno diritto alla detrazione da parte del familiare che ne sostiene effettivamente le spese.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è necessario che l’abitazione nella quale convivono familiare e intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione di residenza (c.d. abitazione principale), mentre è necessario che i lavori siano effettuati su una delle abitazioni a disposizione, nelle quali si esplica il rapporto di convivenza (es.: anche una seconda o terza casa a disposizione, ovvero, non locate o concesse in comodato a terzi).
Venendo al suo quesito, non è sufficiente l’aver contratto matrimonio per poter usufruire dell’agevolazione in commento ma è necessario attestare per mezzo di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 19 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) il requisito soggettivo dello status di convivenza con il possessore dell’immobile che deve verificarsi già alla data di inizio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione (Risoluzione 06.05.2002 n. 136/E).
Cosa c’è da sapere sulla detrazione spese ristrutturazione e familiari
Possono usufruire della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia tutti i contribuenti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Il beneficio spetta a chi possiede o detiene, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto di intervento:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- l’inquilino o il comodatario dell’immobile;
- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
- coloro che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il convivente di fatto;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il promissario acquirente.
L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto opera soltanto per i lavori eseguiti su immobili nei quali la convivenza può esplicarsi, ma non per quelli effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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