Detrazione spese ristrutturazione edilizia: cosa succede con residenza e intestatario diversi?

Detrazione spese ristrutturazione edilizia: cosa succede con residenza e intestatario diversi?

DOMANDA

Mio marito ha un immobile a lui intestato, abbiamo aperto la Cila e i lavori verranno fatturati e pagati da me come coniuge convivente. Attualmente la nostra residenza è presso un altro immobile, visto che il suddetto dovrà essere ristrutturato. Vorrei sapere se per detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi dobbiamo spostare la residenza presso il nuovo appartamento anche se in fase di ristrutturazione o possiamo aspettare il termine dei lavori. Grazie

 

RISPOSTA

In linea generale, la detrazione delle spese di recupero edilizio spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.

Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1).

Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 06.05.2002 n. 136/E) o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori.

Lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione.

La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi.

La detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione (Risoluzione 12.06.2002 n. 184/E).

Venendo al suo quesito, in qualità di familiare convivente, anche se l’immobile oggetto dei lavori è di proprietà di suo marito e non costituisce la vostra residenza, Lei non perde il diritto alla detrazione, qualora lo stesso immobile risulti a disposizione del nucleo familiare e, sempreché sostenga le relative spese di ristrutturazione.

Cosa c’è da sapere
Per fruire della detrazione è necessario che le spese di ristrutturazione siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale risulti:

  • la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti (Circolare 21.05.2014 n. 11/E risposta 4.5);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto nella misura dell’8 per cento non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto (Risoluzione 07.06.2012 n. 55/E).

Il contribuente può fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento. A condizione, però, che questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta e sempreché il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).

Ai fini del riconoscimento della detrazione, non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante bonifico delle spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo ed ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori. Si tratta infatti di versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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