Detrazione spese di ristrutturazione: posso detrarle anche se sono il figlio del proprietario dell’immobile?

Detrazione spese di ristrutturazione: posso detrarle anche se sono il figlio del proprietario dell’immobile?

DOMANDA

Buongiorno,

abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione a casa di mia mamma. I lavori e bonifici sono stati intestati a me (figlio) per quanto riguarda il 50% da ricevere in 10 anni, se io figlio cambio la residenza in un luogo che non sia soggetto del bonus, perdo il diritto di ricevere la restante parte degli anni del bonus?

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

la detrazione per le spese di ristrutturazione spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato d’uso essendo sufficiente l’attestazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura cioè alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori.

Lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

Venendo al suo quesito, lei potrà continuare ad usufruire della detrazione delle spese di ristrutturazione anche se per le restanti rate non sussiste più lo status di convivenza, fermo restando che al momento dell’inizio dei lavori conviveva con la sua mamma, proprietaria dell’immobile.

 

Cosa c’è da sapere sulla detrazione spese di ristrutturazione

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione. Ai fini della detrazione, si considera a disposizione anche l’immobile oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso).

Non compete invece per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi.

La detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Dal 2016 la detrazione spetta altresì al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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