Detrazione per spese di ristrutturazione condominio: può detrarle anche il convivente del proprietario?

Detrazione per spese di ristrutturazione condominio: può detrarle anche il convivente del proprietario?

DOMANDA

Buongiorno,
sono proprietaria di un appartamento all’interno di un condominio che sarà, a breve, soggetto a lavori di ristrutturazione. Poiché ho una capienza fiscale ridotta, può sostenere le spese per la ristrutturazione il mio convivente e quindi detrarre lui tali spese?
Grazie per il vostro aiuto.

RISPOSTA

Gentile lettrice,

la detrazione per spese di ristrutturazione su parti comuni condominiali spetta anche al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016. Ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza” tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Venendo alla sua domanda, per poter fruire della detrazione è necessario che sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione, siano indicati dal convivente di fatto gli estremi anagrafici e la misura dell’ effettivo sostenimento delle spese.

 

Cosa c’è da sapere sulla detrazione per spese di ristrutturazione

Il convivente di fatto che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste, può usufruire della detrazione come i familiari conviventi.

Ai fini della detrazione relativa alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione. Possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota relativa alle spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 4.7).

Questo è valido anche nel caso in cui la spesa sia sostenuta dal familiare convivente o dal convivente di fatto del proprietario dell’immobile, il quale può portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Ricordiamo che sul documento rilasciato dall’amministratore, il convivente deve indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.2).

Per il mini-condominio (edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini), ai fini della detrazione, i condòmini, inseriscono nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico ovvero il proprio codice fiscale nell’ipotesi in cui ogni condòmino effettui il bonifico per la propria quota di competenza riferito al documento di spesa a lui intestato.

Resta fermo che, il contribuente è tenuto, in sede di controllo a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio e, se si avvale dell’assistenza fiscale, ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari che compongono il condominio (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.7).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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