Detrazione spese di recupero del patrimonio edilizio e familiare convivente: cosa succede in caso di vendita dell’immobile?

Detrazione spese di recupero del patrimonio edilizio e familiare convivente: cosa succede in caso di vendita dell’immobile?

DOMANDA

Buon pomeriggio, mio papà ha sostenuto delle spese di ristrutturazione su un immobile intestato al 100% a mia mamma. Adesso questo immobile è stato venduto, cosa succede alle detrazioni intestate a mio papà? Nell’atto non è stato annotato nulla. Grazie in anticipo.

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

tra i contribuenti che possono richiedere la detrazione spese per il recupero del patrimonio edilizio (prevista dall’articolo 16-bis del Tuir) è compreso il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

La variazione del possesso dell’immobile, nella generalità dei casi, comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare ma secondo l’Agenzia delle Entrate, in caso di successiva vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi da parte del familiare convivente del possessore dell’immobile, risulta possibile continuare a fruire della quota di detrazione residua, in analogia a quanto avviene per i soggetti “detentori” dell’immobile (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).

Tornando al suo quesito, le confermiamo che in qualità di familiare convivente, suo padre ferme restando le altre condizioni, può continuare a fruire della quota di detrazione residua e relativa alle spese sostenute anche se l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi agevolati è stato venduto.

Cosa c’è da sapere sulla detrazione spese di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione relativa alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, a condizione che abbia sostenuto le spese e sia fatture che bonifici siano intestati a lui.

A tal fine, per familiari si intendono (secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, Tuir) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 2.1).

Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori e non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 217). Si ricorda, infine, che non è richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente e che ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione (cfr circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, risposta 5.1, circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, risposta 1.10, risoluzione n. 184/E del 12 giugno 2002).

La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, comporta nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite.

Le quote residue di detrazione non si trasferiscono nell’ipotesi in cui la detrazione spetta al detentore dell’immobile (ad esempio, l’inquilino o il comodatario), in quanto lo stesso ha diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4). Analogo ragionamento vale anche per il familiare convivente del proprietario dell’immobile che pertanto può fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute, anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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