Detrazione per ristrutturazione: le spese possono essere divise tra marito e moglie?
- 28 Giugno 2022
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale

DOMANDA
Durante la ristrutturazione la moglie inizia i pagamenti su fatture a lei intestate, raggiunto il limite di possibilità di detrarre dalla propria dichiarazione, può il marito partecipare alle spese rimanenti intestate a lui in fattura e detrarre queste quote dalla propria dichiarazione dei redditi? La spese possono essere divise fra i coniugi in funzione delle intestazioni delle fatture?
RISPOSTA
Gentile lettore,
le spese di ristrutturazione, sostenute per gli immobili abitativi e le loro pertinenze, sono detraibili nella misura massima di euro 96.000 per ciascun immobile. Nel caso in cui più soggetti abbiano diritto alla detrazione fiscale è possibile ripartirla in funzione della spesa sostenuta da ciascuno, fermo restando il limite di euro 96.000 da suddividere tra tutti gli aventi diritto.
La detrazione per ristrutturazione è pari al 50% delle spese sostenute e può essere usufruita in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali, fino a capienza. In ambito fiscale, si definisce capienza la possibilità che ha un contribuente di ridurre l’imposta sul reddito utilizzando le detrazioni Irpef. Qualora l’ammontare delle stesse sia superiore all’imposta dovuta, si usa dire che la detrazione non trova capienza e la restante parte andrà persa.
Tornando al suo quesito se lei non ha più capienza per detrarre le spese quelle rimanenti, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti, potranno essere sostenute da suo marito che dovrà anche risultare intestatario delle relative fatture.
A tal fine quando eseguirete il bonifico dedicato per il pagamento delle spese relative alla quota di suo marito, dovrete indicare solo il codice fiscale di quest’ultimo (marito) al campo “beneficiario della detrazione fiscale”.
Per la verifica dei requisiti soggettivi la rimandiamo a quanto di seguito evidenziato.
Cosa c’è da sapere sulla detrazione per ristrutturazione
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Tra questi rientrano:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro;
- conviventi di fatto.
Come sopra evidenziato la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Lo status di convivenza deve sussistere alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori.
La detrazione per ristrutturazione spetta al familiare convivente per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione (cioè non deve essere locato o dato in comodato a terzi).
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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