Detrazione quote residue ristrutturazione: in caso di donazione dell'immobile, posso continuare a detrarle?

Detrazione quote residue ristrutturazione: in caso di donazione dell’immobile, posso continuare a detrarle?

DOMANDA

Buongiorno,

ho fatto dei lavori di ristrutturazione su un immobile che poi ho donato a mia figlia. Alla redazione del rogito notarile ho dimenticato d’inserire la mia volontà di voler continuare a detrarre le spese. È sufficiente una scrittura privata registrata? Posso continuare a portare in detrazione le spese e in caso di mia premorienza, mia figlia potrà detrarle?

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione (art. 16-bis del TUIR) per ristrutturazione edilizia non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Tale disposizione, come anche confermato dall’Agenzia delle Entrate, trova applicazione in tutte le ipotesi di una cessione dell’immobile e quindi, anche per le cessioni a titolo gratuito quale ad esempio la donazione (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).

Venendo al quesito se nell’atto di donazione non è specificato che la detrazione residua per le spese di ristrutturazione rimane a suo favore questa è automaticamente trasferita a sua figlia. Un diverso accordo  potrà essere formalizzato, anche successivamente in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambi i contraenti, nella quale si dà atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.

Resta inteso che se la detrazione residua verrà formalizzata a suo favore mediante scrittura privata, sua figlia risultando già proprietaria e non erede dell’immobile per successione, non potrà avvalersi dell’eventuale detrazione Irpef per mortis-causa (art. 9-bis, del d.m. 19 febbraio 2007 e art. 9, comma 1, del d.m. 6 agosto 2020).

Cosa c’è da sapere sulla detrazione quote residue ristrutturazione

In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti interventi di recupero edilizio, le quote di detrazione residue si trasferiscono in capo al nuovo titolare, salvo diverso accordo tra le parti (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir). Il trasferimento dell’agevolazione opera nelle ipotesi in cui viene trasferita la proprietà del fabbricato, sia a titolo oneroso che gratuito (paragrafo 1.2 della circolare 25/E del 2012). Pertanto, il diritto alla detrazione si trasferisce al donatario, salvo diversa volontà da esplicitare nell’atto di donazione.

Si ricorda che in caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.

Inoltre, qualora sia ceduta solo una quota dell’immobile, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore tranne nel caso in cui, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi 143 proprietaria esclusiva dell’immobile (Risoluzione 24.03.2009 n. 77/E).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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