Detrazione per spese di ristrutturazione: l’affittuario può farne richiesta?

Detrazione per spese di ristrutturazione: l’affittuario può farne richiesta?

DOMANDA

Dopo quanti giorni dal contratto d’affitto l’affittuario può chiedere la detrazione del Bonus per ristrutturazione? Grazie

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

in via generale, la detrazione per spese di ristrutturazione edilizia (art.16-bis TUIR) spetta a condizione che si possegga sulla base di un titolo idoneo, l’immobile ad uso abitativo e che si sostengano le relative spese.

Venendo al suo quesito, per avere l’agevolazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis Tuir) è necessario che lei richieda al proprietario dell’immobile il consenso all’esecuzione dei lavori. Inoltre, la detenzione dell’immobile dovrà risultare da un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il già menzionato avvio. Occorre tenere presente che la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un contratto di locazione regolarmente registrato preclude il diritto alla detrazione.

 

Cosa c’è da sapere 

La detrazione per spese di ristrutturazione edilizia spetta, tra gli altri, anche ai detentori dell’immobile, a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000. Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

DOMANDA

Dopo quanti giorni dal contratto d’affitto l’affittuario può chiedere la detrazione del Bonus per ristrutturazione? Grazie

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

in via generale, la detrazione per spese di ristrutturazione edilizia (art.16-bis TUIR) spetta a condizione che si possegga sulla base di un titolo idoneo, l’immobile ad uso abitativo e che si sostengano le relative spese.

Venendo al suo quesito, per avere l’agevolazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis Tuir) è necessario che lei richieda al proprietario dell’immobile il consenso all’esecuzione dei lavori. Inoltre, la detenzione dell’immobile dovrà risultare da un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il già menzionato avvio. Occorre tenere presente che la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un contratto di locazione regolarmente registrato preclude il diritto alla detrazione.

 

Cosa c’è da sapere sulla detrazione per spese di ristrutturazione

La detrazione per spese di ristrutturazione edilizia spetta, tra gli altri, anche ai detentori dell’immobile, a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000. Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

Potrebbe interessarti anche

Cerca articoli per categoria
Hai bisogno di consulenza e assistenza fiscale?
Convenzione aziendale
Le esigenze dei dipendenti sono una delle priorità delle aziende

Per questo molte organizzazioni mettono a disposizione dei collaboratori forme di welfare aggiuntivo. Ti proponiamo una convenzione con condizioni economiche vantaggiose e un’assistenza dedicata

Collabora con noi
Sei un professionista di settore e vuoi ampliare la gamma dei servizi da offrire ai tuoi clienti?

Per fidelizzare i tuoi clienti puoi affidarti ad un partner professionale senza fare investimenti. Offriamo le migliori soluzioni in ambito fiscale e previdenziale a vantaggio dello studio professionale di dottori commercialisti, consulenti del lavoro ed esperti contabili.