Detrazione Irpef per spese di ristrutturazione: possono beneficiarne più soggetti indipendentemente dall’intestazione della CILA?
- 30 Gennaio 2024
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
La fattura per detrazioni fiscali nel caso ci siano due beneficiari, deve essere intestata ad entrambi o solo a chi ha aperto la pratica Cila?
RISPOSTA
Gentile lettrice,
l’Agenzia delle Entrate nella Guida al Visto di conformità al modello 730, e con la pubblicazione della circolare n.17/E 2023, chiarisce che l’agevolazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia spetta anche se le comunicazioni di inizio lavori e/o le abilitazioni comunali, sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione, ferme restando le altre condizioni (Risoluzione 12.06.2002 n. 184). Conseguentemente, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione Irpef (es.: comproprietari, familiare convivente, convivente di fatto, ecc.) la stessa spetta a ciascuno di loro in relazione alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico, indipendentemente dalla quota di proprietà dell’immobile e dell’intestazione dei titoli abilitativi e dei documenti di spesa.
Venendo al quesito, il beneficio fiscale, nel rispetto di tutte le altre condizioni soggettive, spetta in base all’effettivo sostenimento delle spese, a prescindere dall’intestazione della Cila. A tal fine è strettamente necessario che i relativi documenti (fatture e bonifici dedicati) vengano appositamente integrati con il suo nominativo e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento.
Si ricorda che tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio fiscale, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.1).
Cosa c’è da sapere sulla detrazione Irpef per spese di ristrutturazione
Possono fruire della detrazione Irpef per spese di ristrutturazione edilizia tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2). La detrazione Irpef spetta a condizione che i soggetti posseggano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Il possesso di un titolo idoneo nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
Tra i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, n.149646, sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).
Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di “ristrutturazione edilizia” posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (Circolare 01.06.2012 n.19/E, risposta 1.5).
Qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nel titolo abilitativo e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione Irpef spetta al soggetto che nel rispetto dei requisiti soggettivi ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece intestatario dei menzionati documenti.
In questi casi è necessario che gli stessi siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento. A tal fine, la circolare 17/E 2024, pag.25, evidenzia uno schema esemplificativo cui poter fare riferimento delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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