Detrazione Irpef per spese di ristrutturazione: per beneficiarne i bonifici devono essere emessi solo dall’intestatario della Cila?

Detrazione Irpef per spese di ristrutturazione: per beneficiarne i bonifici devono essere emessi solo dall’intestatario della Cila?

DOMANDA

Una persona tra i soggetti coinvolti in una Cila può emettere bonifico parlante da scaricare nel suo 730, oppure i bonifici li può emettere solo l’intestatario della Cila?

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

la detrazione Irpef per spese di ristrutturazione edilizia (art.16-bis TUIR), spetta alle persone che sulla base di un “titolo idoneo” sull’immobile oggetto dei lavori (es. possessore, familiare convivente, detentore, ecc.) partecipano al sostenimento delle spese.

L’Agenzia delle Entrate nella “Guida alle ristrutturazioni edilizie” pubblicata sul proprio sito chiarisce che in questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Venendo alla domanda, le confermiamo che in presenza dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “online”), da cui risultino: la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986); il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Soltanto le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità.

Cosa c’è da sapere sulla detrazione Irpef per spese di ristrutturazione edilizia

Possono usufruire della detrazione Irpef (articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 – T.U.I.R.) tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986); il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Con la circolare n.40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento.

Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta.

Sono validi, ai fini della detrazione Irpef, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. In questi casi però, per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d’acconto, della certificazione della stessa (tramite modello CU) e della trasmissione della dichiarazione (modello 770).

Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo potrà ugualmente richiedere l’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

Ai fini della detrazione Irpef, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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