Detrazione Irpef affitto di un alloggio sociale
- 10 Giugno 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Bonus sociali, Fisco
Quesito della settimana: È prevista la detrazione Irpef per gli inquilini con un contratto di affitto di un alloggio sociale?
DOMANDA
Ho usufruito della detrazione per alloggi sociali negli anni in cui era prevista, ma adesso che non c’è più potrei usufruire della detrazione a canone convenzionato? In alternativa, ci sono altre detrazioni di cui potrei usufruire nel mio caso? Oppure, per chi ha usufruito delle detrazioni per alloggi sociali non vi è, attualmente, la possibilità di usufruire di alcuna detrazione?
Grazie
RISPOSTA
Per il solo triennio 2014-2016, a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, era riconosciuta una detrazione Irpef da far valere in dichiarazione dei redditi (articolo 7, comma 1, Dl 47/2014).
Ai fini del beneficio fiscale, era definito alloggio sociale “l’unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato” (articolo 1, Dm 22 aprile 2008, in attuazione dell’articolo 5, legge 9/2007). Il beneficio fiscale citato non è stato confermato dal legislatore per gli anni successivi e si è “esaurito” nell’anno d’imposta 2016.
Resta invece confermata la detrazione, di cui all’articolo 16 del Tuir, per i titolari di contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge 431/1998 e destinati ad abitazione principale. Tornando al suo quesito, in riferimento all’alloggio sociale a lei assegnato, non si ritiene possibile usufruire della detrazione fiscale.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione di cui all’articolo 16 del Tuir in nessun caso spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 2.3.2, e Circolare 7.06.2002 n. 48, risposta 1.6).
Cosa c’è da sapere
Ai soggetti titolari di contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 431/1998, per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo e alla tipologia del contratto.
In particolare, la detrazione riguarda i contratti:
- a canone libero;
- a canone convenzionale;
- stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.
Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Se nel corso dell’anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365 (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 7.1).
La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.
L’art.16 del TUIR specifica che l’abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta (DM 11 febbraio 2008).
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
Il genitore intestatario del mutuo di una abitazione acquistata per i figli, può usufruire della detrazione sugli interessi?
In caso di mutuo intestato a più soggetti ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti.
12 Novembre 2019 -
IMU: sono tenuto al pagamento se dopo la data di acquisto non utilizzerò da subito l’immobile come abitazione principale?
L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
14 Novembre 2023