Detrazione Ecobonus 110%, se il familiare convivente sostiene le spese può beneficiare dell’agevolazione?

Detrazione Ecobonus 110%, se il familiare convivente sostiene le spese può beneficiare dell’agevolazione?

DOMANDA

Buonasera, desidero avere un Vostro chiarimento in merito all’ecobonus 110%. Posto che il familiare convivente può, sostenendo le spese, detrarre i relativi importi, è necessario che il suo nominativo compaia nella CILAS da presentare in Comune? Nel nostro caso la Cilas è intestata al proprietario dell’immobile. Al riguardo non ho trovato riferimenti normativi. Grazie per la cortese risposta.

 

RISPOSTA

Gentile Lettore,

Le confermiamo che sotto il profilo urbanistico, la comunicazione e il provvedimento di inizio lavori deve essere sempre intestato al proprietario dell’immobile, anche se le spese sono sostenute dal familiare convivente che le porterà in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (fatture e bonifici intestati).

Come poi chiarito dalla circolare 24/E/2020, il familiare convivente è ammesso a sostenere le spese relative ai lavori di efficientamento energetico inclusi nel 110 %, da attuarsi sull’unità immobiliare in cui si convive, non essendo necessario che l’unità in questione costituisca l’abitazione principale (ad esempio una seconda casa).

La situazione di convivenza non impone la stipula di un contratto di comodato a favore del familiare convivente, ma richiede comunque di dover essere dimostrata a mezzo di documentazione anagrafica, o a mezzo di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

 

Cosa c’è da sapere sulla detrazione Ecobonus 110%

 

Sono ammessi a fruire della detrazione Ecobonus 110% anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile ad esempio coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.

Anche i conviventi di fatto sono inclusi nell’agevolazione, a patto che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

La detrazione Ecobonus 110% spetta a tali soggetti, a condizione che:

  • siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se questa è antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale si avviene la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).

Per poter usufruire della detrazione Ecobonus 110% non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

La detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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