Detrazione acquisto veicoli per disabili: posso detrarre le spese in caso di permuta di un veicolo usato?
- 26 Febbraio 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale

DOMANDA
Sono portatore di handicap con ridotte capacità motorie permanenti e ho acquistato nel 2024 una nuova autovettura con le agevolazioni della legge 104 in modalità tracciabile tramite pagamento a mezzo finanziamento. La fattura emessa dalla concessionaria è di €18.700,00 e include il costo della permuta della vecchia auto usata per €5.500,00. Posso detrarre con il modello 730 l’intero costo dell’auto di €18.700,00 o devo scomputare dalla detrazione l’importo della permuta di €5.500,00?
RISPOSTA
Gentile lettore,
per l’acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto ad una detrazione dall’Irpef pari al 19% del costo sostenuto da calcolare su una spesa massima di 18.075,99 euro.
La detrazione è riconosciuta per l’acquisto di un solo veicolo nell’arco di un quadriennio, a partire dalla data di acquisto. Il beneficio può essere utilizzato per l’intero importo nel periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’acquisto, oppure suddiviso in quattro rate annuali di pari importo. L’agevolazione riguarda il costo di acquisto del veicolo, sia nuovo che usato, e le spese di riparazione relative alla manutenzione straordinaria.
Venendo alla sua domanda, in osservanza alle attuali disposizioni normative, lei avrà diritto a una detrazione del 19% sul prezzo di acquisto del nuovo veicolo, fino a un massimo di 18.075,99 euro. Questa indicazione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 11 del 7 febbraio 2025. Pertanto, il beneficio fiscale includerà non solo l’importo pagato tramite modalità tracciabile, come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma anche il” valore” del veicolo usato dato in permuta.
Cosa c’è da sapere sulla detrazione per acquisto di veicoli per disabili
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 11 del 7 febbraio 2025, ha chiarito che la detrazione fiscale per l’acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità è applicabile anche in caso di permuta dell’usato. In sostanza, è possibile usufruire dell’agevolazione fiscale anche se parte del pagamento del nuovo veicolo avviene attraverso la permuta di un’auto usata.
La detrazione del 19% sul costo sostenuto, IVA inclusa, si applica su un limite di 18.075,99 euro per l’acquisto di un solo veicolo ogni 4 anni. La detrazione è valida per l’intero importo, indipendentemente dal reddito (art. 15, comma 3-quater, del TUIR). A partire dall’anno 2020, per usufruire della detrazione, il pagamento deve essere effettuato tramite metodi “tracciabili” come ad esempio bonifico bancario o pagamento postale.
Il veicolo deve essere utilizzato, in modo esclusivo o prevalente, per il beneficio della persona con disabilità.
Contribuiscono al raggiungimento del limite di spesa anche le spese straordinarie per riparazioni che non rientrano nella normale manutenzione del veicolo (escludendo quindi costi di esercizio come il carburante, il lubrificante e il premio assicurativo), a condizione che siano sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.
Si ricorda che è possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio solo se il primo veicolo agevolato è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, e tale cancellazione avviene prima dell’acquisto del secondo veicolo. Il beneficio invece, non è applicabile se il veicolo è stato cancellato dal PRA per esportazione all’estero (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 3.2).
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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