Detrazione 50% per sostituzione infissi e serramenti: posso beneficiarne nel 730/2024?

Detrazione 50% per sostituzione infissi e serramenti: posso beneficiarne nel 730/2024?

DOMANDA

Buonasera, dove devo inserire importo spesa serramenti sostenute nel 2023, nel 730/2024 per la detrazione 50%?

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

la sostituzione dei serramenti con modifica di materiale o tipologia, rispetto ai precedenti installati è annoverabile tra gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, di cui al Bonus ristrutturazioni che beneficia della detrazione del 50%, ai sensi dell’art.16-bis TUIR.

La detrazione del 50% è applicabile anche agli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, di cui al Bonus sicurezza, come anche agli interventi edilizi che comportano un risparmio energetico, si veda il  “Bonus casa” 2023.

Venendo al suo quesito, se la sostituzione dei serramenti, comprensivi di infissi, rientra tra gli interventi ricadenti nel Bonus ristrutturazioni, ovvero, tra gli interventi del Bonus sicurezza o tra gli interventi del Bonus casa, nel rispetto di tutti gli altri i requisiti previsti dalla normativa vigente,  potrà certamente usufruire della detrazione del 50% di cui all’art.16-bis TUIR.

Le spese sostenute nel 2023 potranno essere indicate nel quadro E –  Sezione III A   “Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio” nei  righi da E41a E43, e SEZIONE III B “Dati catastali identificativi dell’immobile”, Righi da E51 a E52 del modello 730/2024.

A tal fine, le ricordiamo che dovrà conservare ed esibire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, tutti i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

Cosa c’è da sapere sulla detrazione 50% per sostituzione infissi e serramenti

I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

In particolare, oltre alla ricevuta del bonifico, sono tenuti a conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, al posto della documentazione necessaria, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di aver assolto tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Inoltre il contribuente deve essere in possesso di:

  • domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), qualora dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Relativamente al “Bonus casa”, con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, ha chiarito che in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA non implica la perdita del diritto alle detrazioni. Resta invece confermato l’obbligo di presentazione della Comunicazione all’Enea per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”), introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347 della legge 296/2006, indicate ai righi da E61 a E62 del modello 730.

Per queste ultime il mancato invio della Comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo finale, in analogia agli anni passati, fa perdere il diritto alla detrazione fiscale.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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