Deduzione oneri contributivi e detrazione spese per addetti all’assistenza personale: è possibile cumularli?
- 13 Febbraio 2023
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale

DOMANDA
Buongiorno, mia moglie con invalidità al 100% riconosciuta con legge 104 ha bisogno della badante per cui ho dovuto prenderla per almeno 3 ore al giorno: poiché ha la pensione minima non può scaricare la spesa. Ho la possibilità di scaricarla sulla mia dichiarazione dei redditi non potendola avere a mio carico perché supera il tetto minimo?
RISPOSTA
Gentile lettore,
la deduzione degli oneri contributivi (contributi previdenziali) pagati per gli addetti all’assistenza personale o familiare, disciplinata dall’art. 10, comma 2, TUIR, spetta al solo “titolare del contratto di assunzione del personale addetto”.
Per il caso rappresentato nel quesito quindi, risulterebbe possibile confermare a suo favore la deduzione solo nel caso in cui lei stesso rivesta la qualifica di “datore di lavoro”.
Per quanto riguarda invece le spese sostenute mediante sistemi di pagamento tracciabili per gli “addetti all’assistenza personale”, le ricordiamo che è prevista anche una detrazione dall’Irpef del 19% (disciplinata dall’art. 15, comma 1, lett. i- septies del TUIR).
La detrazione spetta al soggetto che sostiene le spese anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza e spetta anche in relazione alle spese sostenute a favore dei familiari, anche se non fiscalmente a carico.
Cosa c’è da sapere sulla deduzione oneri contributivi
La normativa tributaria mostra particolare attenzione verso le persone con disabilità e i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate nella guida pubblicata a febbraio 2023 sul proprio sito web illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti con disabilità, indicando le persone che ne hanno diritto.
Sono spiegate anche le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni previste per l’assistenza personale, ovvero:
– la deduzione degli oneri contributivi dal reddito complessivo (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. Non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare. La deduzione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico;
– la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. L’importo di 2.100 euro deve essere considerato in riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio, per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.
Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica. Non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (circolare 03.01.2005 n. 2/E, paragrafo 4).
Tutte le spese devono risultare da idonea documentazione che deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
La detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire della deduzione degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici/familiari.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
Modello 730: quali spese detraibili per figli?
Scuola, sport e università sono tre ambiti che hanno particolare importanza per la crescita e la formazione, e possono comportare un significativo investimento economico. Si tratta però di spese che chi presenta il Modello 730 ha l’opportunità, almeno in parte, di recuperare.
8 Aprile 2024 -
Bonus case green: posso usufruire della detrazione del 50% dell’Iva per l’acquisto dell’immobile? Posso detrarre anche l’acquisto del box pertinenziale?
Per poter usufruire del c.d. “bonus case green”, rileverà l’atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2023, da cui si possa evincere che l’immobile è stato acquistato dalla ditta costruttrice.
19 Dicembre 2023