Il conto cointestato può essere utile per beneficiare delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia?
- 22 Marzo 2020
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Quesito fiscale
Se il coniuge non è proprietario dell’abitazione, il conto cointestato può essere utile per beneficiare delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia?
DOMANDA
Stiamo per iniziare una ristrutturazione edilizia e dovremmo portare in detrazione tutte le spese connesse.
Considerato che non sono proprietario dell’immobile, ma coniuge convivente con busta paga da lavoro dipendente e considerato che la proprietaria dell’immobile è mia moglie, precaria nella scuola e quindi non sempre percettrice di busta paga, come ci consigliereste di pagare questi lavori? La formula giusta potrebbe essere da un conto cointestato?
Grazie
RISPOSTA
Tra i soggetti che possono usufruire del beneficio fiscale per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis del TUIR, rientrano anche i familiari conviventi del possessore dell’immobile. La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. Lo status di convivenza deve sussistere già alla data di inizio dei lavori.
Tornando al suo quesito le confermiamo che, al sussistere di tutti gli altri requisiti, lei potrà usufruire della detrazione per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione effettuati sull’immobile di proprietà di sua moglie in qualità di familiare convivente. Condizione essenziale è che l’immobile sia a vostra disposizione per poterci esplicare la convivenza (ad esempio la seconda casa utilizzata per le vacanze o per altre necessità).
Se il pagamento sarà effettuato da un conto corrente cointestato è importante che al campo “beneficiario della detrazione” sia indicato solo il codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa e che usufruirà del relativo beneficio fiscale (in pratica il solo codice fiscale del “marito” che indicherà la spesa al 100% nella sua dichiarazione). Anche le fatture di acquisto dovranno essere intestate a chi usufruisce della detrazione fiscale. Qualora per errore le fatture di acquisto fossero state intestate a sua moglie sarà sufficiente annotare sulle stesse la seguente dicitura “spesa sostenuta al 100% da ………… codice fiscale ………..”
Cosa c’è da sapere
Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all’inizio dei lavori, e non è necessario sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione.
La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione.
La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale risulti:
– la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione fiscale;
– il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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