Con una pensione annua di € 8.000 posso beneficiare del Superbonus 110%?

Con una pensione annua di € 8.000 posso beneficiare del Superbonus 110%?

DOMANDA

Salve, ho una pensione di 630 euro al mese per un totale annuo di 8.000 euro più un appartamento locato a cedolare secca di 450 euro al mese per un totale annuo di 5.400 euro. Posso accedere al Superbonus 110%, non avendo reddito IRPEF a sufficienza? Grazie.

RISPOSTA

In riferimento agli interventi edilizi e di efficentamento energetico per i quali spetta la detrazione maggiorata del 110%, cosiddetto “Superbonus”, il beneficio fiscale spetta alle persone fisiche che, in presenza dei necessari requisiti, ne sostengono le relative spese.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto, nella propria dichiarazione dei redditi, in cinque quote annuali di pari importo. In ogni caso, come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’Irpef annua dovuta.

Tornando al suo quesito, in considerazione del suo reddito annuo di 8.000 euro soggetto ad Irpef, non potrà beneficiare della detrazione del 110% nella sua dichiarazione dei redditi per incapienza, mentre i redditi soggetti a cedolare secca non hanno alcun rilievo in quanto si tratta di un’imposta sostitutiva.

Va, tuttavia, ricordato che, in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente (anche incapiente) può optare per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.

Nel suo caso, pertanto, potrà optare per lo sconto in fattura e non corrispondere alcun importo per i lavori eseguiti a condizione che il fornitore dei beni e servizi accetti di acquisire il suo credito d’imposta in luogo del corrispettivo dovuto.

In alternativa potrà pagare i lavori e rivolgersi ad un Istituto finanziario o altro soggetto (ad esempio una Banca oppure Poste Italiane) per proporre la cessione del suo credito d’imposta. In questi casi, poiché il credito è pari al 110% della spesa sostenuta, in caso di accettazione, potrà recuperare anche l’intero importo speso.

E’ bene ricordare che il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Cosa c’è da sapere

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il termine del 30 giugno 2022 è prorogato al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute per lavori condominiali.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso è necessaria anche l’apposizione del Visto di Conformità da parte di un CAF o un Intermediario abilitato.

Possono usufruire dello sconto in fattura oppure della cessione del credito anche i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

Il Superbonus, tuttavia, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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