Cessione del credito: se presento la pratica in banca qual è la scadenza per la comunicazione all'Agenzia?

Cessione del credito: se presento la pratica in banca qual è la scadenza per la comunicazione all’Agenzia?

DOMANDA

Buongiorno,

ho usufruito del Superbonus e ho già pagato il 40% circa in marzo 2022 ed il restante per arrivare al 100% dei lavori e parcelle termotecnico e commercialista in luglio 2022.
Ho intavolato la cessione del credito con la banca già nel 2021 e sembra che il SAL che ho pagato in marzo 2022 la società di revisione della banca lo stiano lavorando e spero che me lo possano pagare.
Detto questo potrebbe essere che la banca tarda o non mi dia il restante a saldo del 100% ed io penso lo dovrò scalare dalla dichiarazione dei redditi. Non ho però la capienza fiscale per fargli fronte.
Potrebbe mia moglie aiutarmi fiscalmente?
Le fatture sono tutte intestate a me e nei bonifici che ho fatto in banca compare anche il nome di mia moglie in quanto siamo cointestatari, vive con me e compariva anche nella CILA dei lavori che già abbiamo chiuso.

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

è bene premettere che in riferimento alle spese sostenute nel 2022, la comunicazione di cessione del credito a favore della banca può essere trasmessa entro il 16 marzo 2023. Nel suo caso, pertanto, mancano diversi mesi alla scadenza del termine, con la conseguenza che ci sono ancora ampi margini di tempo per il perfezionamento della sua pratica.

Tuttavia, nel caso in cui ricevesse esito negativo dall’attuale Istituto di credito alla sua pratica di cessione del credito, le consigliamo di verificare con eventuali altre banche, oppure con Poste Italiane. Infatti, anche a seguito delle ultime novità introdotte dal DL n. 73/2022, il mercato legato all’acquisto dei crediti fiscali sembra si stia pian piano sbloccando e che alcune banche abbiano ripreso l’attività che era stata in precedenza sospesa.

Diversamente, nel caso in cui volesse portare in detrazione la spesa nella sua dichiarazione dei redditi, è bene ricordare che è possibile recuperare l’agevolazione fiscale spettante entro il limite che trova capienza nella sua imposta annua, mentre la differenza non può essere recuperata.

Tornando al suo quesito la detrazione, in via generale, spetta al soggetto che materialmente sostiene la spesa e che risulta intestatario delle relative fatture di acquisto. Da quanto ha evidenziato lei ha già presentato la pratica alla banca a suo nome, dichiarando di aver sostenuto interamente la spesa. Inoltre è da ritenere che le fatture di spesa siano tutte intestate a lei ed anche nella contabile del bonifico bancario dovrebbe apparire esclusivamente il suo codice fiscale nel campo “beneficiario della detrazione”.

Ipotizzare che la spesa è stata sostenuta anche da sua moglie, facendo le relative annotazioni nelle fatture di acquisto, potrebbe comunque dar luogo, in caso di controllo, a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Cosa c’è da sapere sulla cessione del credito

In merito alle modalità di pagamento delle spese relative al Superbonus 110%, nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa.

Su questi bonifici, le banche, Poste Italiane applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%). A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/2020 ha evidenziato che nel caso in cui venga effettuato un “bonifico ordinario” e non un “bonifico dedicato”, utilizzando la specifica modulistica, la banca/Posta non potrà operare la ritenuta d’acconto dell’8%.

In quest’ultimo caso è necessario procedere alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad operare la predetta ritenuta.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

Potrebbe interessarti anche

Cerca articoli per categoria
Hai bisogno di consulenza e assistenza fiscale?
Convenzione aziendale
Le esigenze dei dipendenti sono una delle priorità delle aziende

Per questo molte organizzazioni mettono a disposizione dei collaboratori forme di welfare aggiuntivo. Ti proponiamo una convenzione con condizioni economiche vantaggiose e un’assistenza dedicata

Collabora con noi
Sei un professionista di settore e vuoi ampliare la gamma dei servizi da offrire ai tuoi clienti?

Per fidelizzare i tuoi clienti puoi affidarti ad un partner professionale senza fare investimenti. Offriamo le migliori soluzioni in ambito fiscale e previdenziale a vantaggio dello studio professionale di dottori commercialisti, consulenti del lavoro ed esperti contabili.