Cessione del credito: cosa fare per recuperare subito la detrazione fiscale?

Cessione del credito: cosa fare per recuperare subito la detrazione fiscale?

DOMANDA

Sotto che voce mettere la fattura del geometra per usufruire del 50% con la cessione del credito?

RISPOSTA

Oltre agli interventi del Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata anche relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi effettuati sulle singole abitazioni di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonché per gli interventi volti all’efficentamento energetico. Tra questi, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi.

Tornando al suo quesito, se lei ha sostenuto delle spese per le quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito (ad esempio spese di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia) potrà cedere non solo l’intero importo del credito d’imposta spettante, ma anche per tutte le altre spese strettamente collegate alla realizzazione dell’intervento stesso. Tra tali spese ci sono, ad esempio, il compenso pagato al Geometra per la Comunicazioni di inizio dei lavori oppure anche gli oneri pagati al comune per il rilascio del titolo abilitativo.

Trattandosi di una spesa “accessoria” strettamente correlata all’intervento principale non va indicata separatamente ma unitamente al costo dell’intervento principale.

Cosa c’è da sapere:

La rilevante novità prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) è quella di consentire ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per taluni interventi edilizi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici, quelli antisismici e quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:

  • per un contributo, sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. L’importo sarà anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione (cd. sconto in fattura), con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri Soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri Soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (ad esempio Banche, Poste Italiane ecc.).

Grazie all’opzione per lo sconto in fattura l’acquirente potrà cedere al proprio fornitore l’importo del credito d’imposta relativo alla detrazione fiscale spettante (dal 50% al 90% della spesa sostenuta) pagando così la sola differenza. In alternativa, se il fornitore non accetta di scontare la propria fattura, sarà possibile rivolgersi alla propria Banca oppure a un Ufficio Postale e proporre la cosiddetta “cessione del credito”. In questo modo potrà monetizzare immediatamente i benefici fiscali spettanti, senza attendere i consueti 10 anni previsti di per il recupero in dichiarazione dei redditi.

Per esercitare l’opzione il contribuente, dopo aver stipulato l’accordo di cessione con il proprio fornitore o la propria Banca/Posta, dovrà trasmettere una specifica Comunicazione all’Agenzia delle entrate in via telematica.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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