Certificazione Unica e detrazioni per figli a carico: è possibile restituirle attraverso il 730 in caso di superamento del limite annuale?
- 16 Aprile 2024
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, nel 2023 ho percepito in busta paga detrazioni per figli a carico. A fine dicembre mia figlia ha vinto una borsa di studio dal Comune, e il Comune ha inviato il modello CU (Certificazione Unica). Questo reddito ha concorso al superamento del tetto dei 4000€ di circa 200€. Superando quindi i 4000€ con altri lavori che ha svolto con contratto a chiamata io dovrò restituire le detrazioni per figli a carico percepite? E nel caso posso inserire la restituzione anche nel 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate? Grazie per l’attenzione, cordialità.
RISPOSTA
Gentile lettore,
sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Venendo al suo quesito, se la borsa di studio percepita da sua figlia in misura superiore 4.000 euro nel 2023 costituisce reddito imponibile, ovvero, un reddito non esente ai fini Irpef, le confermiamo che lei perde il diritto all’agevolazione di cui all’art.12 del TUIR per il superamento del limite previsto e la detrazione già riconosciuta dal sostituto d’imposta nella sua Certificazione unica andrà restituita in sede di conguaglio 730/2024. A tal fine, nella dichiarazione precompilata dell’AE, lei dovrà autonomamente eliminare, se presente, il carico fiscale di sua figlia dal Prospetto familiari.
Cosa c’è da sapere sulla Certificazione Unica e detrazioni figli a carico
Nel “Prospetto Familiari” del modello 730/2024 devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico.
Il familiare viene inserito nel Prospetto dei familiari a carico della dichiarazione precompilata se ricorrono questi tre requisiti:
- i dati del familiare sono stati comunicati al sostituto d’imposta e sono stati riportati nella Certificazione unica, trasmessa entro i termini all’Agenzia delle Entrate
- il reddito complessivo del familiare, risultante dalla Certificazione unica, non è superiore a € 2.840,51 oppure a € 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni
- i dati del familiare risultano completi e coerenti con quelli presenti in eventuali altre Certificazioni.
Se i dati indicati nella Certificazione unica sono incompleti o incoerenti, nella dichiarazione precompilata viene riportato il codice fiscale del familiare e il contribuente deve completare il prospetto.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria
- “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dagli stessi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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