Ho una casa cointestata con mio fratello ma ci vive soltanto lui, anche io devo pagare l’IMU?
- 1 Febbraio 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: IMU, Quesito fiscale
DOMANDA
Salve, dopo la morte di mio padre cointestatario al 50% della casa di famiglia mia madre già proprietaria dell’altro 50% ne è divenuta proprietaria per 4/6 e per 1/6 sia io (che vivo altrove in una casa di mia proprietà) che mio fratello che continua a vivere con lei. Purtroppo mamma è appena morta e quella casa sarà mia al 50% e al 50% di mio fratello che continuerà a viverci da solo. Io dovrò pagare l’Imu sul mio 50% nonostante non mi renderà niente? Grazie. Saluti.
RISPOSTA
La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), ai commi da 738 a 783, riporta la nuova disciplina dell’IMU, valida a decorrere dall’anno 2020.
In particolare, il comma 747, prevede la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tutto ciò a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio, in caso di morte del comodatario, si estende al coniuge di quest’ultimo, ma solo in presenza di figli minori.
Pertanto, nel caso prospettato l’agevolazione non è applicabile sulla quota dell’immobile ricevuta in successione dal lettore, visto che il fratello che continuerà ad abitare nell’immobile non è parente in linea retta di primo grado, ma collaterale di secondo grado.
Si precisa infine che il comma 756 della suddetta Legge prevede una limitazione del potere dei comuni di diversificare le aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto MEF a decorrere dal 2021. Pertanto bisognerà attendere l’emissione del decreto e l’eventuale deliberazione del Comune per poter verificare la possibilità di una riduzione dell’aliquota.
Cosa c’è da sapere
L’imposta municipale propria (IMU) si applica in caso di possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali, salvo che siano classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli (salvo alcuni casi, come per i terreni agricoli montani).
I soggetti passivi IMU sono il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), ovvero il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali ed il locatario in caso di locazione finanziaria (leasing).
L’IMU venne introdotta, a partire dall’anno 2012, dall’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, l’IMU è stata ricompresa dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), quale imposta facente parte dell’imposta unica comunale (IUC), unitamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), infine, ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e la TASI (confluita in un incremento dell’aliquota IMU). Sono, invece, rimasti gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima è stata inoltre completamente disciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province infatti continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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