Bonus mobili: ne ho diritto se acquisto un condizionatore e che altri adempimenti sono necessari?

Bonus mobili: ne ho diritto se acquisto un condizionatore e che altri adempimenti sono necessari?

DOMANDA

Buonasera,
l’installazione di un condizionatore a pompa di calore da diritto al bonus mobili anche se esiste già la predisposizione? Posso considerarla installazione? Se sì, il bonifico va fatto con riferimento all’art. 16 decreto legge di ristrutturazione edilizia e devo darne comunicazione all’ENEA?

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

l’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 17/2023, confermando l’orientamento degli anni precedenti, ha evidenziato che tra gli interventi di manutenzione straordinaria che danno diritto al bonus arredi (bonus mobili) rientra anche l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore.

Ne consegue che l’istallazione di un condizionatore a pompa di calore può rientrare tra gli interventi che danno diritto, in presenza di tutti gli altri requisiti, al bonus arredi. Il pagamento va effettuato con bonifico “dedicato” utilizzando la modulistica prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 16 bis del TUIR.

Per la tipologia di intervento effettuato, poiché lo stesso comporta anche un risparmio energetico, le confermiamo che va inviata la scheda all’ENEA cosiddetta “Bonus casa”.

Cosa c’è da sapere sul bonus mobili

Ai contribuenti che fruiscono in dichiarazione dei redditi della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio.

Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati.

Con specifico riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis del TUIR l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il mancato invio della Scheda all’ENEA, da effettuarsi entro 90 giorni dalla fine dei lavori o del collaudo, non comporta la perdita della detrazione fiscale. Al contrario per coloro che effettuano interventi di efficientamento energetico, di cui alla legge n. 296/2006 e al DL n. 63/2013, il mancato o tardivo invio della Scheda all’ENEA comporta la perdita dei benefici fiscali.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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