Bonus mobili: proroga 2021 e aumento tetto di spesa a 16.000 euro
- 5 Maggio 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Modello 730, Modello redditi PF
La Legge di Bilancio 2021, oltre a prorogare il Bonus Mobili per un altro anno, ha innalzato a 16.000 euro la soglia massima di spese su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare.
La detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi, destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi edilizi, spetta anche per quelli effettuati nel 2021, sempre che l’intervento di ristrutturazione sia iniziato dopo il 31 dicembre 2019.
Per il 2021, lo sconto Irpef del 50% va calcolato su un importo massimo di 16 mila euro (fino allo scorso anno, era fissato a 10 mila euro), a prescindere dal costo della ristrutturazione, che può quindi essere anche inferiore. Il limite massimo va riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione; pertanto, se si effettuano lavori di ristrutturazione su più immobili, il beneficio spetta più volte.
Per gli acquisti fatti nel 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020 oppure iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, nel limite di 16 mila euro bisogna considerare anche le spese sostenute nel 2020 per le quali si è già fruito del bonus.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e, contrariamente a quanto previsto per il “bonus ristrutturazioni”, non si trasferisce né se il contribuente muore né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento edilizio. Pertanto, se questo è venduto prima che si sia esaurito il periodo di fruizione della detrazione, le quote non ancora utilizzate potranno essere sfruttate da chi ne aveva acquisito il diritto.
I beni agevolabili
La detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici nuovi. Questi ultimi, se si tratta di apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica, devono essere di classe non inferiore alla A+ (alla A, in caso di forni e lavasciuga).
Tra i mobili ammissibili rientrano letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, credenze, comodini, materassi, apparecchi di illuminazione. Niente bonus, invece, per l’acquisto di porte, pavimentazioni (come il parquet), tende, tendaggi e altri complementi di arredo.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, sono agevolabili frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Acquisto dei beni solo dopo aver iniziato i lavori
Per accedere al bonus la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto dei beni agevolabili. La circostanza può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia; nel caso di interventi per i quali non sono previsti titoli abilitativi o comunicazioni, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Invece, se i beni sono destinati a un’unità appartenente a un edificio interamente ristrutturato da un’impresa immobiliare o da una cooperativa edilizia, per data di inizio lavori si intende quella di acquisto o di assegnazione dell’appartamento.
In ogni caso, non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Gli interventi che danno diritto al bonus mobili
Il presupposto per usufruire della detrazione è costituito dalla realizzazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali, in funzione degli acquisti finalizzati all’arredo, rispettivamente, delle singole abitazioni e delle parti comuni (guardiole, appartamento del portiere, sala per riunioni condominiali, lavatoi, eccetera).
Pertanto, i lavori sulle parti comuni non consentono ai singoli condomini di fruire del bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo della propria unità immobiliare.
Le tipologie di interventi che permettono di accedere anche al “bonus mobili” sono le seguenti:
- manutenzione straordinaria su singoli appartamenti. Ad esempio: la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, la costruzione di scale interne, l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la sostituzione di tramezzi interni, interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, come l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore, la sostituzione della caldaia;
- restauro e risanamento conservativo su singoli appartamenti (ad esempio, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti);
- ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti (ad esempio, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, l’apertura di nuove porte e finestre);
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
- manutenzione ordinaria (ad esempio, la tinteggiatura di pareti e soffitti, la sostituzione di pavimenti o di infissi esterni, il rifacimento di intonaci, la sostituzione di tegole e il rinnovo delle impermeabilizzazioni, la riparazione o sostituzione di cancelli o portoni, la riparazione delle grondaie o delle mura di cinta), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Non danno diritto al “bonus mobili” gli interventi di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti, gli interventi finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che non siano anche inquadrabili tra gli interventi di cui all’elenco precedente), la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
Gli adempimenti da osservare: pagamenti
Per usufruire del “bonus mobili”, è richiesto l’acquisto dei beni agevolabili (incluse le spese di trasporto e montaggio) con bonifico bancario o postale (non necessariamente quello specifico predisposto da banche e Poste per il “bonus ristrutturazioni” che, tra l’altro, se utilizzato, comporta l’applicazione di una ritenuta d’acconto) oppure con carta di debito o credito; è escluso, pertanto, l’utilizzo di assegni, contanti o altri mezzi di pagamento.
In caso di finanziamento, la società che lo eroga deve attenersi a tali modalità e fornire all’interessato copia della ricevuta del pagamento; in questa ipotesi, la spesa si considera sostenuta nell’anno in cui la finanziaria effettua il pagamento.
Invece, per gli acquisti con carta di credito o di debito, la data di pagamento è rappresentata dal giorno di utilizzo della carta (è riportata nella ricevuta della transazione) e non da quello di addebito sul conto corrente.
Occorre, poi, conservare:
- ricevuta del bonifico ovvero, per i pagamenti con carta di credito o debito, ricevuta dell’avvenuta transazione;
- documentazione di addebito sul conto corrente;
- fatture (o scontrini), riportanti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati. Se nello scontrino non è indicato il codice fiscale dell’acquirente, il bonus spetta ugualmente qualora il documento contenga le prescritte informazioni sui beni acquistati e sia riconducibile al titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
Cosa c’è da sapere
L’art. 121 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) consente ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per taluni interventi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli antisismici, nonché per quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
b) per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
La cessione del credito e lo sconto in fattura non è prevista come modalità alternativa di fruizione del bonus mobili ed elettrodomestici.
Gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione e lo sconto sono i seguenti:
- recupero del patrimonio edilizio,
- efficienza energetica,
- adozione di misure antisismiche,
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
- installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Pertanto, anche se l’acquisto dei mobili è parte del progetto di ristrutturazione dell’immobile, il bonus spettante non può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, né e possibile chiedere lo sconto in fattura.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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