Bonus mobili: posso usufruire del bonus arredi anche se percepisco redditi soggetti a cedolare secca?
- 6 Settembre 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Mio figlio percepisce reddito da fitti tassati con cedolare secca. Può beneficiare del bonus mobili per immobile che sta ristrutturando?
RISPOSTA
Gentile Lettore,
ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile ad uso abitativo.
La detrazione spetta fino a concorrenza dell’Irpef dovuta dal contribuente e non da diritto a crediti d’imposta.
Tornando al suo quesito per coloro che sono titolari di redditi soggetti a cedolare secca non sarà possibile usufruire delle detrazioni previste per gli oneri detraibili e deducibili. Di conseguenza suo figlio, essendo incapiente, non potrà recuperare in alcun modo la detrazione per il bonus arredi.
Tuttavia, qualora negli anni successivi sarà titolare anche di redditi soggetti ad Irpef, potrà comunque beneficiare della detrazione per le rate residue indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.
Cosa c’è da sapere:
Coloro che sostengono spese per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo possono fruire anche della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare l’immobile oggetto dell’intervento. Il Bonus mobili spetta anche a coloro che sostituiscono la caldaia al proprio appartamento oppure a coloro che eseguono interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet, oppure climatizzatori invernali ed estivi a pompa di calore.
L’agevolazione è stata prorogata dalla legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2021, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2020. Per gli acquisti effettuati nel 2020, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato prima del 1° gennaio 2019.
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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