Bonus mobili e detrazione Irpef: chi ne può usufruire se si è comproprietari?
- 23 Novembre 2021
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno,
sono comproprietario insieme a mia moglie (comunione dei beni) di un immobile su cui è aperta un’attività di manutenzione straordinaria (a carico di entrambi) che dà diritto al “bonus mobili”. Le spese di acquisto possono essere sostenute anche solo da me per avere accesso totalmente al bonus? Es: spese di acquisto 10.000 con fattura a mio nome. Posso portare in detrazione l’intero importo di 5.000 euro (50% previsto) da dividere nei prossimi 10 anni? Oppure l’importo spetta in parte a me e in parte a mia moglie (2.500 a testa)? Grazie
RISPOSTA
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di manutenzione straordinaria, ristrutturazione oppure di restauro e risanamento conservativo. L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020.
La detrazione Irpef spetta esclusivamente a coloro che hanno sostenuto le predette spese per interventi edilizi e usufruiscono della relativa detrazione fiscale. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è fruibile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Tornando al suo quesito se lei ha sostenuto in tutto, oppure anche in parte, le spese di manutenzione straordinaria sull’immobile in comproprietà con sua moglie, potrà usufruire del bonus mobili anche per la totalità degli acquisti effettuati a condizione che ne sostenga le relative spese.
Pertanto, nel suo caso, lei potrà usufruire del bonus sull’intera spesa di euro 10.000 a condizione che la fattura sia a lei intestata e che ne sostenga l’intero costo.
Cosa c è da sapere sul bonus mobili
Per avere la detrazione sul bonus mobili occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione va suddivisa tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è elevato a 16.000 euro.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere accertata dalle abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000) nella quale viene certificata anche la data di inizio dei lavori.
La detrazione Irpef, spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (salvo proroga anche per gli anni successivi) per l’acquisto di:
- mobili nuovi
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Rientrano tra i mobili:
letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non rientrano tra i mobili invece gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, il beneficio comprende le tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.
Tra i grandi elettrodomestici rientrano:
frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
Spese sanitarie: è possibile portare in detrazione quelle sostenute per familiari non a carico?
Vediamo in quali casi è possibile portare in detrazione le spese sanitarie di un familiare non a carico e deceduto. Nell’articolo tutti i dettagli.
4 Luglio 2022 -
Cessione del credito in edilizia libera: quali documenti si devono presentare?
Quali documenti occorre produrre per poter beneficiare della cessione del credito in caso di edilizia libera? Vediamo tutte le novità in questo articolo.
7 Febbraio 2022