Bonus mobili: posso beneficiarne se acquisto un immobile in un edificio interamente ristrutturato?

Bonus mobili: posso beneficiarne se acquisto un immobile in un edificio interamente ristrutturato?

DOMANDA

Salve,
nel settembre 2023 ho acquistato un appartamento sito in un complesso condominiale che è stato restaurato direttamente dal costruttore, sia nelle parti comuni (cappotto termico) che nei singoli appartamenti (pompa di calore, sostituzioni infissi, ecc.) al quale avevamo ceduto il credito d’imposta per quanto riguarda le detrazioni spettanti la ristrutturazione edilizia. Avendo letto da profano le informazioni riguardanti il bonus mobili, ho chiesto all’Agenzia delle entrate delucidazioni in merito alla mia situazione. Mi hanno riferito che in base a quanto riportato nell’art. 17 del 23, dovrei avere diritto al bonus mobili per la seguente casistica: restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.2). È corretto? Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione.

RISPOSTA

Gentile lettrice,

il parere dell’Agenzia delle Entrate è in linea con la previsione normativa del bonus mobili che dispone la spettanza di questa ulteriore agevolazione anche in relazione a interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.2).

La stessa Agenzia ha chiarito che, se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

Tornando al suo quesito, in relazione ai già menzionati interventi di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del TUE, le confermiamo la possibilità di accedere al bonus mobili per le spese degli arredi e degli elettrodomestici sostenute nel 2023 e/o nel 2024 e, ai fini delle verifiche dei limiti temporali previsti, per data di inizio lavori, dovrà fare riferimento alla data di acquisto o di assegnazione dell’immobile risultante dall’atto di compravendita.

Cosa c’è da sapere sul bonus mobili

Per avere l’agevolazione del bonus mobili è indispensabile, realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Questo intervento inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.

La detrazione va calcolata su un importo massimo di 8.000 euro per l’anno 2023 e di 5.000 euro per il 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 euro mentre per il 2022 era pari a 10.000 euro. Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Si ricorda che la detrazione del bonus mobili è collegata agli interventi, anche realizzati in economia:

  • di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.2).

L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 ha precisato che: “Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.”.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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